Test in 2 fasi per la gravità dell’insubordinazione

La Cassazione (ord. n. 21103/2025) conferma che una grave offesa al superiore può costituire giusta causa di licenziamento (art. 2119 c.c.), anche se isolata. Viene delineato un test in 2 fasi:

– fase di sussunzione: si valuta se il comportamento rientra nell’insubordinazione lieve (es. rifiuto formale di eseguire un ordine: sanzione conservativa) o grave (es. rifiuto con insulti o contestazione pubblica: licenziamento, Cass. n. 8826/2017);

– fase di valutazione: si verifica la gravità e proporzionalità del fatto, considerando tipo di rapporto, affidamento richiesto, volontarietà e circostanze (Cass. n. 12789/2022).

L’insubordinazione è grave se accompagnata da comportamenti denigratori o minacciosi che ledono il vincolo fiduciario (Cass. n. 6398/2025); è lieve se si limita al rifiuto dell’ordine, senza eccessi verbali o formali.

(Autore: Sistema Ratio)
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