La nuova composizione negoziata della crisi

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24.08.2021, n. 202, il D.L. recante le misure urgenti in materia di risanamento aziendale.

Nella seduta del 5.08.2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di D.L. recante misure per la crisi d’impresa che, successivamente, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24.08.2021. In particolare, l’art. 2 del suddetto provvedimento, rubricato “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”, stabilisce, tra l’altro, che l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al Segretario Generale della Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente che assuma il compito di partecipare al processo di risanamento dell’impresa (quando ciò risulti ragionevolmente perseguibile).
L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami d’azienda.

Il successivo art. 3, D.L. 118/2021 prevede l’istituzione della piattaforma telematica nazionale e le modalità di nomina dell’esperto. In sostanza è istituita una piattaforma web accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio. Sulla piattaforma è disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile per l’imprenditore e i professionisti da lui incaricati.

Presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di Regione è formato un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti:

  • gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
  • gli iscritti da almeno 5 anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

L’istanza di nomina dell’esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all’art. 3 D.L. 118/2021, mediante la compilazione di un modello contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto nominato. Il contenuto del modello è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia. Tra i compiti dell’esperto figurano quelli di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami d’azienda.

Autore: Gianluigi Fino – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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