Proseguono gli approfondimenti di Qdpnews.it – Quotidiano del Piave sul nuovo Codice della Strada. Ecco il quarto, condotto dall’avvocato Alessandro Pierobon e incentrato sulla “sospensione breve” della patente:
“Oggi ci occupiamo di una delle novità maggiormente rilevanti relativa alla cosiddetta “sospensione breve della patente di guida” introdotta con la novellazione di fine anno.
Il nuovo art. 218-ter introduce il nuovo istituto della sospensione della patente in relazione al punteggio posseduto, che per semplicità espositiva definiremo “sospensione breve”, che consegue alla violazione di alcune norme di comportamento, tassativamente elencate nello stesso articolo 218-ter, quando commesse con veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, da conducenti che hanno il punteggio della patente di guida inferiore a 20.
Si tratta di una misura volta a disincentivare comportamenti pericolosi attraverso una procedura semplificata che consente l’applicazione della sospensione della patente direttamente agli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione.
1. VIOLAZIONI DA CUI CONSEGUE LA SOSPENSIONE BREVE
La sospensione breve si applica solo in caso di accertamento di una delle seguenti violazioni tassativamente indicate nella norma:
a) articolo 6, comma 4, lettera b), per le violazioni concernenti il mancato rispetto dei segnali di senso vietato (divieto di accesso di cui alla figura II 47 art. 116 regolamento del cds) e di divieto di sorpasso (di cui alla figura II 48 art. 116 regolamento cds) collocati fuori dei centri abitati. Non è compresa in tali ipotesi la violazione del divieto di sorpasso tra mezzi pesanti (figura II 52 – art. 117 regolamento cds) perché oggetto della sanzione prevista dall’art. 148 cds (che prevede già l’applicazione della sospensione ordinaria alla prima violazione).
b) articolo 143, comma 11. Circolazione contromano;
c) articolo 145, comma 10. Precedenza;
d) articolo 146, comma 3. Prosecuzione della marcia con il semaforo rosso;
e) articolo 147, comma 5. Relativo a tutte le ipotesi di comportamento non conforme ai segnali del passaggio a livello;
f) articolo 148, comma 9-bis e comma 15, per la violazione dei commi 2, 3 e 8. Sorpasso a destra, corretta esecuzione della manovra di sorpasso, possibilità di eseguire il sorpasso, sorpasso dei tram, e il sorpasso di velocipedi (distanza laterale durante il sorpasso);
g) articolo 149, comma 5. Distanza di sicurezza tra veicoli nei soli casi da cui derivi un incidente e gravi danni ai veicoli;
h) articolo 154, comma 7, e comma 8, per la violazione dei commi 1 e 3. Esecuzione di alcune manovre come, ad esempio, inversione di marcia, cambio direzione o corsia, retromarcia;
i) articolo, 171, comma 2. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote;
l) articolo 172, commi 10 e 11. Mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini, o alterazione o ostacolo del normale funzionamento degli stessi;
m) articolo 173, comma 3-bis. Uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante, ovvero uso di cuffie sonore;
n) articolo 174, commi 6, 7, terzo periodo e 11, ultimo periodo. Superamento della durata di guida o incompleto riposo giornaliero per un tempo superiore al 20%; superamento dei limiti dei tempi di guida settimanale o incompleto riposo settimanale per un periodo superiore al 20%; circolazione durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio per eseguire i riposi prescritti;
o) articolo 176, commi 1, lettera b), 2, lettera a), 5, 7 e 8. Retromarcia anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio; uso scorretto della corsia di accelerazione e mancata precedenza da parte di chi si immette nel flusso della circolazione; sosta o fermata vietata su carreggiate, rampe e svincoli; mancata accensione delle luci di posizione durante la sosta; mancato utilizzo del triangolo in caso di sosta forzata d’emergenza;
p) articolo 186-bis, comma 2. Conducenti per i quali vige la prescrizione di alcool zero, che circolano con un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,50 g/l;
q) articolo 191, comma 4. Comportamento dei conducenti verso i pedoni nei casi di mancata precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce, mancata precedenza ai pedoni nelle strade prive di strisce, mancata precedenza alle persone invalide che attraversano la strada.
2. CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE BREVE
Il presupposto per l’applicazione della sospensione breve è che al momento dell’accertamento, dalla visura dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che la patente del trasgressore ha un punteggio inferiore a 20. Secondo il tenore del comma 1, non conta il punteggio che dovrebbe risultare in base alle decurtazioni applicate ma non ancora annotate, ma ciò che risulta annotato al momento dell’accertamento sull’Anagrafe nazionale. Allo stesso modo non possono essere considerati i punti che andranno decurtati a seguito dell’accertamento di una violazione che si sta contestando al momento perché anch’essa non risulta ancora inserita nell’Anagrafe nazionale.
Altro presupposto per l’applicazione della sospensione breve è l’identificazione del trasgressore nel momento in cui è stata commessa la violazione. Pertanto, in caso di accertamento di violazioni da remoto o, comunque, quando non si sia proceduto al fermo del veicolo, l’identificazione del conducente successiva (ad esempio a seguito della comunicazione del proprietario del veicolo per la decurtazione del punteggio della patente), non può dar corso alla sospensione breve.L’identificazione immediata del conducente, ai fini dell’applicazione della sospensione breve, non comporta, tuttavia, l’obbligo di contestare immediatamente la violazione.
3. PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE BREVE – DECORRENZA E DURATA.
La decorrenza della sospensione breve è automatica e non consegue all’emissione di un provvedimento del Prefetto. Infatti, diversamente da quanto previsto per le ipotesi in cui la sospensione è prevista dalla stessa norma sanzionatoria, la cui procedura continua ad essere disciplinata dall’art. 218, il nuovo istituto prevede che la sospensione breve abbia una durata definita e consegua in modo diretto ed automatico dalla contestazione della violazione.
La sospensione breve decorre dal giorno del ritiro della patente, ed è applicata direttamente dall’organo di polizia procedente che deve trattenere la patente ritirata, per riconsegnarla all’interessato al termine del periodo previsto. La restituzione potrà avvenire direttamente nelle mani dell’interessato, o anche di un incaricato dallo stesso con apposita delega. Si ritiene che la restituzione possa avvenire anche per posta a richiesta dell’interessato, ponendo, tuttavia, le spese di spedizione a carico di quest’ultimo. Nelle ipotesi di accertamento di più violazioni per le quali è prevista la sospensione breve, la durata della stessa deve essere determinata sommando i singoli periodi di sospensione previsti per ciascuna violazione.
Nei casi in cui la patente di guida non sia stata ritirata immediatamente, secondo il comma 6, il periodo di sospensione breve decorre dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamentodella violazione.
In tutti i casi descritti, in considerazione del fatto che la sospensione breve non viene applicata con separato provvedimento, il verbale di contestazione rappresenta l’unico documento nel quale può essere formalizzata l’applicazione della misura in esame, pertanto, anche al fine di rendere edotto il trasgressore dell’impossibilità di condurre veicoli, nel verbale stesso deve essere indicato chiaramente il periodo di sospensione breve previsto e la sua decorrenza.
La durata della sospensione breve varia in relazione al punteggio risultante dall’Anagrafe degliabilitati alla guida:
- 7 giorni se il punteggio è inferiore a 20 ma pari almeno a 10
- 15 giorni se il punteggio è inferiore a 10.
I periodi indicati raddoppiano nel caso in cui il trasgressore abbia provocato un incidente, anche quando sia fuoriuscito dalla sede stradale con il proprio veicolo senza aver coinvolto altre persone o cose. In tali ipotesi, per espressa previsione contenuta nel comma 3, troveranno comunque applicazione anche le disposizioni degli artt. 222 e 223 secondo le quali il Prefetto dispone la sospensione della patente nei confronti del conducente che ha provocato un incidente stradale con danni alle persone. Il senso letterale della norma lascia intendere che nei casi in esame devono applicarsi sia la sospensione breve da parte dell’organo di polizia ai sensi dell’art. 218-ter, sia la sospensione disposta dal Prefetto ai sensi degli artt. 222 e 223 ove ricorrano i presupposti previsti dalle stesse norme.
Il comma 7 prevede che la sospensione breve deve essere annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida gestita dalla motorizzazione. A tal proposito, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha diramato la circolare n. 35734 del 13 dicembre 2024 (All. A), con la quale sono state fornite le prime indicazioni operative per procedere all’inserimento in parola. L’inserimento deve avvenire in ogni caso, anche qualora la patente non sia stata ritirata.
In proposito, si ritiene che, in considerazione della finalità della misura e del fatto che la stessa acquista piena efficacia sin dal momento in cui la patente è ritirata, ovvero, in caso di mancato ritiro, dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento, l’annotazione nell’Anagrafe nazionale debba essere operata contestualmente, senza attendere il decorso del termine per la presentazione del ricorso. Infatti, anche nel caso in cui venisse presentato il ricorso, fino al suo eventuale accoglimento, la misura della sospensione breve continuerebbe ad essere operante, determinando a questo punto solo la necessità della sua cancellazione dall’Anagrafe nazionale qualora non ancora scaduta.
La piena operatività di tale previsione, è condizionata dalla necessaria implementazione informatica dell’Anagrafe nazionale, al fine di consentirne l’alimentazione direttamente agli organi di polizia nei casi in esame.
Nelle more della piena funzionalità delle predette procedure, in caso applicazione dell’art. 218-ter, è stato ritenuto opportuno indicare di procedere celermente all’inserimento nella banca dati interforze dell’informazione relativa alla decorrenza e durata della sospensione breve, anche nel caso in cui la patente non sia stata immediatamente ritirata.
4. PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA
Il comma 5 prevede l’applicazione delle disposizioni dell’art. 218, commi 1 e 2, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo, in quanto compatibili. Il rinvio a tali norme è riferito ai soli fini del rilascio del permesso di guida, per determinate fasce orarie per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L’istanza per il rilascio del permesso orario deve essere presentato all’ufficio o comando dal quale dipende l’agente accertatore entro il termine di 15 giorni dalla data del ritiro della patente. Al rilascio del permesso di guida, subordinato al fatto che dalla violazione contestata non sia derivato un incidente, provvede il responsabile del comando o ufficio da cui dipende l’agente accertatore a seguito di istanza motivata e documentata dell’interessato. Il responsabile dell’Ufficio, verificata la sussistenza dei requisiti per il rilascio, provvede con apposito provvedimento nel quale dovranno essere indicate le fasce orarie in cui l’interessato è autorizzato alla guida, che non possono superare le tre ore al giorno, ed il periodo di sospensione della patente aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondando per eccesso.
Il permesso deve essere recato al seguito dall’interessato ed ovviamente esibito agli organi di controllo in caso di verifica”.
(Autore: Redazione di Qdpnews.it)
(Foto e video: Matteo De Noni)
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