Proseguono e si concludono oggi gli approfondimenti di Qdpnews.it – Quotidiano del Piave sul nuovo Codice della Strada. Ecco il settimo, condotto dall’avvocato Gabriele Traina e incentrato sui controlli da remoto e relativa contestazione.
A quanto esposto verbalmente, che in ossequio alla concentrazione dei tempi spesso è limitativo della materia trattata, va affiancata una nota che per quanto anch’essa sintetica, avrà la funzione di richiamare la normativa nonché ripercorrere in maniera più “tecnica” e articolata quanto già esposto verbalmente.
Avendo fatto riferimento ai controlli da remoto, è indispensabile approfondire la materia anche con qualche esempio, partendo dall’art. 201 del CdS.
Art. 201 Notificazione delle violazioni
Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato …..
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni (in autostrada);
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato…
Viene aggiunto il comma g-bis) che amplia il novero delle contravvenzioni che non necessitano di immediata contestazione sono le seguenti riguardanti: Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità; Precedenza ai pedoni e ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti pedonali o ciclabili; Sagoma limite dei veicoli; Massa limite dei veicoli; Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei rimorchi; Caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione; Regole di comportamento ai passaggi a livello; Tutte le ipotesi di divieto di fermata disciplinate dall’art. 158; Circolazione con documenti o targa ritirati; Circolazione con carta di circolazione sospesa; Per l’accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento…. in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada (non una novità perché previsto anche in precedenza);
Ma la vera novità sta nell’aver previsto dispositivi o apparecchiature che funzionino in modo completamente automatico, ergo senza ausilio umano durante il rilevamento.
Comma 1-ter. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.
Comma 1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico….
Comma 1-quinquies. I dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono accertare contemporaneamente due o più violazioni tra quelle indicate dal comma 1-bis, se approvati od omologati per l’accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere comunque utilizzate dai soggetti di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, per l’accertamento, mediante il raffronto con banche di dati esterne, di altre violazioni di cui al comma 1-bis, per le quali i dispositivi medesimi non sono stati specificamente approvati od omologati ma le cui immagini sono sufficienti ad accertare che il veicolo stava circolando in assenza dei requisiti per la circolazione previsti dal presente codice.
In sintesi, i dispositivi automatici possono accertare contemporaneamente, ovvero mediante la medesima “fotografia”, più violazioni purché l’apparecchio sia a ciò omologato od approvato.
Non solo, l’accertamento predetto può essere utilizzato mediante il raffronto con banche di dati esterne per riscontrare ulteriori violazioni che non emergano dalla foto ma che con la consultazione di altre banche dati si possa accertare purché riguardi l’assenza dei requisiti per la circolazione previsti dal codice.
Dunque, la medesima fotografia può accertare il passaggio con il semaforo rosso e ad una velocità superiore a quella consentita, ma raffrontando il transito di quel veicolo si può verificare mediante raffronto con altra banca dati, se possegga i requisiti per la circolazione, ad esempio, se sia assicurato, se stia fuoriuscendo od imboccando una strada a traffico limitato senza esserne autorizzato.
Sintetizzando ed esemplificando, le immagini sono utilizzabili per accertare le seguenti violazioni che afferiscono alla mancanza di requisiti per la circolazione dei veicoli, indicate a titolo esemplificativo:
– l’accesso nelle ZTL, desumibile dalle banche dati dei comuni;
– la copertura assicurativa, la mancanza di revisione, la massa limite, le caratteristiche costruttive, desumibili dalla consultazione delle banche dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
– la circolazione con documenti o targa ritirati o con veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo, desumibili dal SIVES o dallo SDI;
– la mancanza di autorizzazione per la circolazione di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, desumibili da informazioni rese disponibili dagli enti proprietari o concessionari delle strade.
Si ricordi che ai fini della regolarità dell’accertamento in esame si devono considerare alcune condizioni, in particolare:
– i dispositivi devono essere utilizzati solo dagli organi di polizia stradale a competenza generale di cui all’art. 12, commi 1 e 2 (sono organi di polizia stradale a mente di quell’articolo: Polizia Stradale della Polizia di Stato; Polizia di Stato; Arma dei carabinieri; Corpo della guardia di finanza; Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza; Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza; funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale; Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto, ed altri soggetti che per economicità di esposizione si omettono);
– i dispositivi devono essere approvati o omologati per almeno una delle violazioni rilevate;
– le violazioni diverse da quella per il quale il dispositivo risulta omologato o approvato devono essere ricomprese tra quelle elencate nel comma 1-bis e riguardare l’assenza dei requisiti per la circolazione previsti dal codice;
– l’accertamento delle violazioni diverse di cui al precedente punto deve avvenire mediante il raffronto con banche dati esterne;
– le immagini che possono essere utilizzate devono scaturire dall’accertamento delle violazioni per le quali il dispositivo è stato approvato o omologato.
(Autore: Redazione di Qdpnews.it)
(Foto e video: Matteo De Noni)
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