Bruciature nelle rive: confermata a Farra la deroga al regolamento di polizia rurale fino al 31 marzo 2021

L’amministrazione Perencin conferma la linea tenuta negli inverni precedenti da tutti i Comuni dell’area docg con le caratteristiche “rive”: il sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencin ha emesso un’ordinanza che autorizza i roghi dei tralci potati dal 1 gennaio al 31 marzo 2021.

Si va a confermare la deroga al regolamento intercomunale di polizia rurale, ossia lo stralcio relativo alla gestione di potature e biomasse, approvata dal consiglio comunale il 31 luglio 2018.

L’attività di bruciatura, vietata nelle giornate nebbiose, umide e piovose e in periodi siccitosi, potrà avvenire, esclusivamente dopo compilazione di una dichiarazione sostitutiva reperibile nel sito del Comune, con le seguenti condizioni: in orario diurno mezz’ora prima del sorgere del sole fino a mezz’ora dopo il tramonto, sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli e forestali con cumuli che non dovranno superare i 3 metri steri per ettaro, utilizzando materiale vegetale asciutto, al fine di ridurre le immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e l’eccessiva fumosità.

Inoltre i residui vegetali da bruciare dovranno essere collocati ad una distanza minima di 30 metri dall’abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili (terreni incolti e rovi, depositi di combustibili e/o materiali infiammabili) e ad una distanza non inferiore a 100 metri da zone boscate.

Nel caso di bruciature poste a distanze inferiori a 100 metri da zone boscate dovrà essere preventivamente acquisita deroga dal Servizio Forestale Regionale Settore di Treviso Venezia. Vietata la bruciatura nei fondi agricoli di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura.

Il proprietario del fondo o il conduttore dovranno assicurare la presenza ininterrotta, durante lo svolgimento di tutte le operazioni di bruciatura, di un adeguato numero di persone maggiorenni fino al completo spegnimento dei fuochi, così evitare ogni pericolo. Le operazioni di accensione e bruciatura saranno consentite solo in assenza di vento al fine di evitare che le faville provenienti dalla combustione possano innescare ulteriori focolai.

Le violazioni alla seguente ordinanza saranno punite con sanzioni amministrative da 80 a 480 euro in base a quanto previsto dall’articolo 7 bis del decreto legislativo del 18 agosto 2000.

(Fonte: Luca Nardi © Qdpnews.it).
(Foto: archivio Qdpnews.it).
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