Quando la proprietà privata cede il passo al bene comune. Di necessità, virtù: indovina chi viene a cena?

Può o non può l’amministratore entrare a casa vostra senza invito? Beh per bere un tè con i biscotti sicuramente no! sarebbe inequivocabilmente un maleducato! tuttavia in altre circostanze può bussare alla vostra porta per esigenze oggettive legate alla manutenzione dello stabile.

Poniamo ad esempio il caso in cui si manifesti un bagnamento nell’appartamento sottostante: in questo caso l’amministratore potrebbe avere la necessità di accedere ai locali di Vostra proprietà per verificare la causa del danno.

In questo caso può pretendere di entrare ? L’articolo 1130 del codice civile al punto 4 elenca l’obbligo dell’amministratore di “compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio”; per adempiere a quest’ obbligo, l’amministratore deve essere messo nelle condizioni di poter operare serenamente anche all’interno delle proprietà private.

Giustamente, però egli non può accedere ai locali privati senza l’autorizzazione della proprietà e, ove presente, se non altro il benestare del conduttore. Sarà necessario pertanto prendere contatto con i condòmini, spiegare la problematica e motivare la necessarietà dell’accesso all’appartamento, sperando che la controparte si renda subito disponibile comprendendo la necessarietà della richiesta.

Ma come tutti sappiamo le cose non vanno sempre come dovrebbero andare, e a volte, per ragioni inspiegabili ai più, ci si trova di fronte a un condòmino ritroso che ostacola l’accesso adducendo le motivazioni più assurde. Cosa può fare in questo caso il condominio tramite l’amministratore per ottenere di entrare? Ho citato volutamente “il condominio” e non “l’amministratore”, perché molte volte sfugge agli amministrati che le azioni compiute dall’amministratore sono nell’interesse del condominio tutto e non frutto di suoi capricci personali.

Ebbene nel caso di diniego da parte del proprietario è necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria, qualora le vie bonarie abbiano fallito. Sottolineamo che la richiesta va rivolta al proprietario dell’immobile e solo a titolo di cortesia si richiede l’accesso anche al conduttore; in quanto ricordiamo che nei confronti del condominio risponde il condòmino proprietario che assume la responsabilità anche per i suoi inquilini; pertanto l’iter corretto sarebbe che il proprietario venisse informato dall’amministratore della necessità di accedere e poi fosse lo stesso proprietario a rendersi parte attiva nell’ottenere dal suo inquilino il benestare all’accesso.

Riprendendo il tema, cosa può accadere se il proprietario non concede l’accesso ai locali? Purtroppo all’epoca non è stato stabilito dalla costituzione della repubblica che gli studi di amministrazione condominiale fossero provvisti di un organo di polizia interna, altrimenti sì che le cose sarebbero filate per il verso giusto!

Pertanto, dovendosi arrangiare con la normativa attuale, l’amministratore nella sua veste di semplice cittadino, per ottenere coercitivamente il risultato, dovrà agire legalmente contro il condòmino presentando un ricorso in tribunale. Tramite ricorso l’amministratore dovrà documentare la necessarietà dell’accesso e ottenere dal giudice un provvedimento giudiziario coercitivo.

Quest’azione potrà essere intrapresa dall’amministratore anche senza necessariamente passare tramite l’assemblea di condominio, poiché rientra nei doveri dell’amministratore compiere tutti gli atti necessari alla conservazione dell’immobile. Con tale provvedimento, sarà possibile anche avvalersi delle forze dell’ordine che potrebbero bussare alla vostra porta per ottenere l’accesso ai luoghi.

Attenzione, che nel frattempo sarà passato del tempo e il danno potrebbe aggravarsi mettendo il condòmino ritroso nella posizione di dover poi riconoscere a sue spese il ripristino del maggior danno! Insomma, tutto questo per dire che quando l’amministratore suona alla vostra porta è di solito per una ragione valida, vi conviene accoglierlo e sentire cosa ha da dirvi offrendogli una buona tazza di tè!

(Autrice: Dott.ssa Serena Corazza per Follina servizi Srl)
(Foto: Follina Servizi)
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