Trevigiani in attesa per l’inizio dell’anno scolastico: lezioni in presenza, mascherine, distanziamento sociale e obbligo Green Pass

È grande l’attesa per il ritorno a scuola degli studenti italiani dopo due anni condizionati dall’emergenza Covid-19.

Sono ancora tante le incognite legate all’evoluzione della pandemia e all’aumento dei contagi ma da più parti il “mantra” sembra essere lo stesso: “la scuola deve ripartire in presenza”.

L’articolo 1 comma 1 del decreto-legge numero 111 del 2021 (“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”) dispone che, sull’intero territorio nazionale e per l’intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici “sono svolti in presenza”.

Il bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all’istruzione, però, non esclude la necessità di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche perché potrebbero tornare a verificarsi condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla “scuola in presenza”.

Il comma 4, articolo 1, del decreto-legge prevede in proposito che, sino al 31 dicembre 2021, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i presidenti di regioni e province autonome così come i sindaci, “esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica … nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità”, possano derogare alla regola generale del comma 1, disponendo la sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza.

Se dovesse configurarsi questa situazione le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata anche se resta la possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.

Le misure di sicurezza da adottare per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche sono ormai note al mondo della scuola e non solo: obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (fatta eccezione per bambini di età inferiore a sei anni e soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso oltre allo svolgimento delle attività sportive), rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Il decreto-legge introduce, dal 1 settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde Covid-19” per tutto il personale scolastico.

Il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

La norma prevede poi che i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio (Il dirigente scolastico può delegare la verifica al personale della scuola).

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni”.

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

A decorrere dal quinto giorno di assenza è prevista la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

(Foto: Qdpnews.it © riproduzione riservata).
#Qdpnews.it

Total
0
Shares
Articoli correlati