“Liberarsi dai debiti è possibile, ma la vera riforma partirà dal 2021”: intervista all’ex giudice Francesco Pedoja

Il vortice congiunturale economico negativo che ormai attanaglia il nostro Paese da almeno 12 anni, oltre a creare sempre più nuovi poveri, ha messo in ginocchio singoli e imprese.

I debiti accumulati spesso non consentono di risollevarsi per cui non si vede più “la luce in fondo al tunnel”.

Esiste però dal 2012 una normativa che consente di ridurre i propri debiti in caso di difficoltà economiche: si tratta della legge 3 del 2012, nota come legge salva suicidi o sul sovraindebitamento, nata proprio per andare incontro anche ai privati cittadini che per vari motivi non riescono più a pagare i propri debiti. Ciò che potrà però risolvere molte situazioni oggi inestricabili sarà però la riforma la cui entrata in vigore è stata rimandata al mese di settembre del 2021.

Prima di avviare la procedura in tribunale, il semplice consumatore può richiedere una relazione all’Organismo di composizione della crisi (Occ), che esiste ormai in ogni distretto di tribunale (per Treviso esiste quello di Villorba, presso il Comune), in cui l’Occ esprime un parere su ciò che propone il consumatore, dichiarando cioè se è corretto, fattibile e meritevole.

Attualmente è necessaria l’assistenza di un avvocato ma, con la riforma che entrerà in vigore il prossimo anno e di cui parleremo più avanti, la presenza del legale non sarà più richiesta.

Si chiede udienza davanti a un giudice che esamina la domanda, la relazione, e se questa corrisponde ai requisiti di ammissibilità e di fondatezza.

Al termine di questo processo il giudice può anche disporre che i creditori non possano fare più alcuna azione sospendendo di fatto ogni esecuzione nei confronti del debitore.

La procedura cosiddetta di esdebitazione ha una durata di quattro anni all’interno dei quali possono ricadere sopraggiunti introiti, quali un’eredità, ma non possono rientrarvi nuovi debiti.

Uno dei primi ad applicarla è stato il giudice Francesco Pedoja, di Treviso, 73 anni in pensione dal 2016, per anni presidente del Tribunale di Pordenone, dove è nato attraverso l’Ordine degli Avvocati il primo Occ in Italia: “E’ una legge nata per chi non può fallire, in conseguenza della riforma della legge fallimentare del 2006 che prevedeva l’esdebitazione. La possibilità cioè di liberarsi dei debiti da parte chi, riconosciuto un comportamento meritevole, non riusciva a pagare durante la procedura fallimentare”.

Quella riforma quindi permetteva a chi fosse passato attraverso una procedura fallimentare di risollevarsi senza il peso di debiti pregressi.

Di ricominciare in sostanza da zero, creando un’altra impresa, senza il timore che i vecchi creditori potessero rivalersi sulla nuova attività.

Nel 2012, in piena crisi economica (partita nel 2008), il problema si è ulteriormente aggravato e il legislatore ha pensato di creare una procedura simile a quella fallimentare che potesse contemplare anche il cosiddetto consumatore comune, i professionisti o le imprese che per legge non falliscono, come quelle agricole o le start-up (che nei primi 5 anni non possono fallire e non potrebbero avere di conseguenza anche il beneficio dell’esdebitazione).

“Questa legge del 2012 – precisa il giudice Francesco Pedoja – presentava però delle carenze che sono state in parte risolte dal nuovo codice della crisi e dell’insolvenza che doveva entrare in vigore il 15 di agosto di quest’anno. Non è entrato in vigore perché avrebbe coinvolto migliaia di imprese che sono ora in difficoltà. Tanto che con la legislazione Covid sono state sospese tutte le procedure fallimentari e di esdebitazione fino al 30 giugno”.

Attraverso questa nuova normativa, purtroppo rinviata al 1 settembre 2021, anche chi non può fallire può accedere a tutte quelle procedure previste dalla legge fallimentare.

I consumatori oggi possono accedere a tre procedure: il piano del consumatore, l’accordo di composizione e il procedimento di liquidazione. I professionisti invece solo all’accordo (una specie di concordato preventivo) e alla liquidazione del patrimonio.

“Molte procedure – rileva tuttavia il giudice Pedoja – nel nostro Tribunale di Pordenone non erano andate a buon fine. L’accordo di composizione, a differenza del piano del consumatore, prevede che possa essere omologato dal tribunale se c’è il consenso del 60 percento dei creditori. Nella riforma è invece previsto il 50 percento più uno. Questi accordi non andavano in porto perché i creditori maggiori sono in tutti i casi l’Inps e l’Agenzia delle Entrate che in tutte le procedure si sono opposti. Ho anche cercato di far capire loro che non devono temere di incorrere nella responsabilità erariale. La riduzione del debito nelle procedure di fallimento avviene attraverso quella che si chiama transazione fiscale. La riforma che entrerà in vigore nel 2021 prevede che il giudice può disattendere queste opposizione in presenza di una relazione dell’Occ che dichiara non giustificato il voto contrario”.

Sono state invece avvantaggiate le imprese agricole per le quali la voce delle imposte è talmente bassa che, anche l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate, non comportava l’annullamento della procedura.

(Fonte: Flavio Giuliano © Qdpnews.it).
(Foto e video: Qdpnews.it © riproduzione riservata).
#Qdpnews.it

Total
0
Shares
Articoli correlati