Piano Nazionale “Transizione 5.0”: credito d’imposta a sostegno della trasformazione digitale ed energetica delle imprese

Il presidente della Camera di Commercio Treviso-Belluno|Dolomiti Mario Pozza

Il Governo italiano ha varato il Piano “Transizione 5.0” che si pone l’obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide poste dalle transizioni gemelle, digitale ed energetica.

La dotazione complessiva del Piano ammonta a  6,3 miliardi di euro, previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Con il successivo Decreto attuativo 24 luglio 2024, il Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha definito le attività escluse, i beni agevolabili, le modalità di calcolo del risparmio energetico, i tempi di utilizzo e la procedura per l’accesso all’agevolazione, che richiede apposite comunicazioni al GSE sia ante che post investimenti.

Agevolazioni per le imprese

Con il Piano viene introdotto un credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione, per le imprese che effettuano nuovi investimenti avviati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad imprese ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti innovativi che comportino investimenti in uno o più beni materiali o immateriali nuovi, funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” e strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa, cui consegua una riduzione complessiva dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 %, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 %.

Chi può beneficiarne

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.

La norma disciplina casi specifici di esclusione (art. 38, comma 3), quali situazioni di difficoltà finanziaria dell’impresa o l’applicazione di sanzioni interdittive. È richiesto inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e la regolarità della situazione concernente i contributi previdenziali.

Ampliamento di beni immateriali ammissibili

Viene specificato inoltre che, ai fini della applicazione della misura Piano Transizione 5.0, rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche: i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Transizione energetica e ricerca del personale

Nell’ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili:

  • i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
  • le spese per la formazione del personale aziendale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro; le attività di formazione devono essere erogate da soggetti esterni all’impresa, espressamente individuati dal Decreto attuativo (es. Università ed enti pubblici di ricerca; Competence center; European digital innovation hub; Istituti tecnologici superiori), con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, e devono prevedere il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito. I corsi inoltre devono includere obbligatoriamente alcuni moduli formativi sulla gestione dell’energia e sulla digitalizzazione dei processi produttivi.

Misura dei benfici

Nella tabella che segue sono rappresentate le percentuali in relazione alle quote di investimento e alla riduzione dei consumi energetici realizzata rispettivamente con riferimento alla struttura produttiva o, in alternativa, ai processi interessati.

Quota di investimentoRiduzione consumi energetici
Unità produttiva: dal 3 al 6%Processo: dal 5 al 10%Unità produttiva: dal 6 al 10%Processo: dal 10 al 15%Unità produttiva: almeno 10%Processo: almeno 15%
fino a2,5 mln35%40%45%
da 2,5 mlna 10 mln15%20%25%
da 10 mlna 50 mln5%10%15%

(Fonte: GSE)

È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo del credito d’ imposta nel caso di utilizzo di moduli fotovoltaici UE ad alta efficienza energetica.

Il beneficio è ulteriormente aumentato per spese sostenute al fine di adempiere agli obblighi di certificazione, per i seguenti importi: complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI; non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti beneficiari non obbligati per legge alla revisione legale dei conti.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Transizione 4.0 per investimenti in nuovi beni strumentali materiali e immateriali, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS).

Viene inoltre escluso il cumulo con agevolazioni finanziate da fondi europei, quali ad es. i Programmi Operativi Regionali (POR FESR).

Come richiedere l’agevolazione

La procedura per l’accesso all’agevolazione è subordinata alla presentazione di una certificazione «Ex ante», attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati, ed una certificazione «Ex post», comprovante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante.

In particolare:

  • Per la  prenotazione del credito d’Imposta  le imprese inviano una Comunicazione Preventiva, corredata dalla Certificazione ex-ante, tramite la Piattaforma Informatica “Transizione 5.0” accessibile tramite SPID dall’Area Clienti  presente nella home page del sito istituzionale del GSE.
    Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento dei dati nella Piattaforma informatica, la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa beneficiaria per anno (50 milioni di euro).
  • Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette, sempre tramite l’apposita Piattaforma, una Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A e B alla Legge 232/2016 e impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
  • A seguito del completamento del progetto di innovazione, e  in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette infine una Comunicazione di completamento, corredata dalla Certificazione ex-post, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione concluso. Con Decreto direttoriale sono stati indicati i termini per la presentazione nella piattaforma dedicata delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione nell’ambito del Piano Transizione 5.0, che decorrono dalle ore 12:00 del 12 settembre, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura, come indicato nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito web del GSE, accessibile tramite SPID dall’Area Clienti GSE.
  • Le eventuali richieste di supporto tecnico relative all’utilizzo della Piattaforma possono essere inviate tramite il  servizio “Transizione 5.0” assicurato dal GSE.

Soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni

Ai sensi del Decreto attuativo, i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni relative alla riduzione dei consumi energetici sono:

  • gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
  • gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

(Autore: Alessandro Lanza)
(Foto: Archivio Qdpnews.it)
(Articolo e foto di proprietà di Dplay Srl)
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