Grazie all’avvocato trevigiano Marco Furlan, sono arrivati dei chiarimenti sul tema delle sanzioni per chi si allontana da casa senza valido motivo.
L’argomento ha creato delle tensioni tra i cittadini italiani, esacerbati per le diverse informazioni e interpretazioni giunte da più parti.
“Il Governo ha ritenuto di punire con una sanzione pecuniaria amministrativa i fatti che fino al 25 marzo costituivano un reato – spiega l’avvocato – Se si viola l’ordine di non uscire dall’abitazione (se non per i noti motivi di lavoro, necessità ecc.), ora si rischia di pagare una “multa” da 400 euro a 3000 euro. Se la violazione è commessa alla guida di un veicolo, invece, la sanzione è aumentata fino ad un terzo (e, quindi, fino a 4000 euro). Tali somme sono poi raddoppiate nel caso di recidiva. Vi è la possibilità di pagamento in misura ridotta pari al minimo, ma solo entro cinque giorni dall’accertamento della violazione”.
“Non è chiaro – prosegue -, tuttavia, come si possa stabilire il minimo nel caso in cui si sia sorpresi alla guida di un veicolo, in quanto l’aumento “fino ad un terzo” non prevede una cifra determinata. Se non si paga in forma ridotta, l’entità della sanzione sarà stabilita dal Prefetto e nel frattempo si avrà la possibilità di presentare degli scritti difensivi entro 30 giorni dall’inizio del procedimento. Il Prefetto, quindi, ha due strade: o ritiene che non vi fossero i presupposti per contestare la violazione, ed archivia il procedimento, o, al contrario, emana un’Ordinanza Ingiunzione nella quale specificherà l’importo che sarà da pagare entro 60 giorni. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Giudice di Pace (alla pari di quanto avviene per le normali “multe”), entro 30 giorni dalla notifica. Se non si paga la sanzione nei termini e non si è presentato ricorso, il Prefetto provvederà ad iscrivere a ruolo per il recupero coattivo della somma (maggiorata di interessi e spese di riscossione)”.
“Se la trasgressione è compiuta con un veicolo – precisa l’avvocato Furlan – la sanzione subirà un aumento fino ad un terzo, ma in tal caso diventa responsabile in solido del pagamento anche il proprietario del veicolo, se è persona diversa dal conducente e se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà (ad esempio perché il veicolo gli è stato rubato)“.
“Il sequestro e la confisca di auto e moto non sono più previsti come sanzioni accessorie. – sottolinea – Un trattamento molto più severo è riservato a coloro che, consapevoli di esser positivi al virus (e quindi con obbligo assoluto di non uscire di casa), “evadono” dalla quarantena, poiché in tal caso scatta il reato di cui all’articolo 260 del regio decreto numero 1265 del 27 luglio 1934 (inosservanza dell’ordine di impedire la diffusione di malattie infettive), punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000, o di cui all’articolo 452 del codice penale (delitto colposo contro la salute pubblica) con pena della reclusione da 1 a 5 anni, e relativo procedimento penale”.
“Il Decreto termina prevedendo la retroattività delle sue disposizioni – conclude -, il che significa che queste sanzioni amministrative saranno applicabili anche ai fatti precedenti l’entrata in vigore delle nuove norme. In questo caso, però, le sanzioni saranno ridotte alla metà del minimo. Questo, nel caso di violazione a piedi, significa 200 euro, ma non è chiaro a quanto corrisponda se si è colti alla guida di un veicolo per l’indeterminatezza dell’aumento “fino” ad un terzo. Le migliaia di persone che sono state fermate fino al 26 marzo non subiranno, pertanto, un processo penale ma dovranno pagare “solo” la sanzione ridotta. Questo provvedimento, a mio parere, avrà da un lato il pregio di evitare ai tribunali migliaia di procedimenti penali ma, purtroppo, dall’altro lascerà impuniti i “nullatenenti” ed i “ricconi” (e non avrà, quindi, la forza di farli desistere dal farsi un giretto)”.
(Fonte: Andrea Berton © Qdpnews.it).
(Foto: Avvocato Marco Furlan).
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