Comportamenti affrettati, o comunque senza un’adeguata comprensione delle regole in materia, possono comportare conseguenze giuridiche anche gravi.
Purtroppo, nel corso dell’elaborazione del dolore per la perdita di un proprio caro, la cui intensità e durata è indubbiamente soggettiva, occorre fare valutazioni che mal si conciliano con lo stato d’animo del potenziale erede. In effetti, non sempre è conveniente accettare un’eredità, poiché l’erede subentra sia nelle posizioni patrimoniali attive (beni mobili e immobili, crediti, ecc.), sia nelle posizioni passive (debiti).
Comportamenti affrettati o azioni intraprese senza la conoscenza delle norme ereditarie, possono determinare conseguenze giuridiche di varia natura.
Per prima cosa, il chiamato all’eredità acquisisce la qualifica di erede soltanto con l’accettazione dell’eredità. L’accettazione può essere “espressa”, qualora si manifesti in una esplicita dichiarazione con atto pubblico o scrittura privata. La forma più ricorrente è quella “dell’accettazione tacita” che può manifestarsi con il compimento di determinati atti o comportamenti concludenti.
Infatti, qualora il chiamato all’eredità (anche senza esprimersi in formali dichiarazioni di volontà) compia un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare, se non in qualità di erede (art. 474 C.C.), si verifica l’accettazione tacita dell’eredità, da cui non si può più tornare indietro.
L’accettazione dell’eredità può avvenire in maniera pura e semplice (ossia senza alcun tipo di riserva da parte dell’accettante), oppure con beneficio di inventario. Tale ultima modalità prevede che l’erede sia chiamato a rispondere di eventuali debiti contratti dal defunto, nel corso della propria vita, soltanto con il patrimonio attivo da questi ereditato.
L’accettazione pura e semplice è indicata per chi intende acquisire l’eredità senza condizioni, assumendo anche i relativi debiti del dante causa; l’accettazione con beneficio di inventario è indicata per chi, pur essendo intenzionato a succedere al defunto, si riserva di verificare in concreto la consistenza dell’eredità (facendo redigere un apposito inventario), rispondendo dei debiti ereditari solo fino al valore dei beni lasciati dal defunto. Di contro, la rinuncia all’eredità è indicata per chi non vuole ereditare dal defunto (debiti superiori al patrimonio).
Inoltre, il legislatore ha voluto fissare un principio secondo cui l’erede si considera tale, come se avesse accettato, o rinunciato, sin dal momento del decesso. Secondo l’art. 521 C.C., la formale rinuncia all’eredità, producendo effetto retroattivo, impedisce all’Amministrazione Finanziaria di far valere la propria pretesa impositiva nei confronti del soggetto rinunciatario: tale limite trova applicazione non solo nell’ipotesi in cui l’avviso di accertamento è notificato in un momento successivo all’apertura della successione, ma anche qualora lo stesso sia divenuto definitivo per mancata impugnazione del soggetto erroneamente individuato quale erede.
ll tema, molto dibattuto in giurisprudenza, è stato oggetto di altre pronunce della Corte di Cassazione: l’ordinanza 17.07.2018, n. 19030, con cui ha ribadito il proprio orientamento sulla questione, già espresso con la sentenza 29.05.2017, n. 8053. In tali pronunce la Cassazione sancisce che l’assunzione della qualità di erede non può in alcun modo “desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede”.
Con l’ordinanza 3.11.2020, n. 24317 la Cassazione ha sancito 3 importanti principi: l’onere della prova di far valere l’intervenuta accettazione tacita dell’eredità è a carico dell’Amministrazione Finanziaria; il decorso dei 10 anni dall’apertura della successione comporta la prescrizione del diritto di accettare l’eredità, quindi impedisce al chiamato all’eredità di assumere la qualifica di erede; all’eredità non può rinunciare il chiamato che decade dal diritto di rinuncia per effetto del possesso dei beni ereditari intrattenuto per un periodo superiore a 3 mesi dopo l’apertura della successione, poiché in tal caso si produce un’irreversibile situazione di accettazione dell’eredità.
Una consulenza per la situazione particolare che sta vivendo il cliente di studio in seguito a un lutto, a tutela dei propri diritti, quale erede, sarà sicuramente apprezzata.
Autore: Valeria Tomatis – Sistema Ratio Centro Studi Castelli Srl
Accettazione e rinuncia all’eredità

