Il 30.06.2022 è stato sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e le Parti sociali il nuovo protocollo per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi.
In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali, il nuovo protocollo conferma l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, per promuovere negli ambienti di lavoro misure per contrastare l’epidemia di Covid-19.
Innanzitutto, il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, è tenuto ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:
● l’impossibilità di accedere nel caso sussistano i sintomi del Covid-19;
● il rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro;
● l’impegno a informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere a adeguata distanza dalle persone presenti.
Inoltre, al personale che, sottoposto al controllo prima dell’accesso al luogo di lavoro, dovesse presentare una temperatura corporea superiore a 37,5°C non sarà consentito l’accesso in azienda; le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2, ove non ne fossero già dotate, e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
La riammissione al lavoro dopo l’infezione avverrà secondo le modalità previste dal D.L. 24/2022 e dalla circolare del Ministero della Salute 30.03.2022, n. 19680.
Nel caso di lavoratori dipendenti di aziende terze che operano nello stesso sito produttivo, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.
Il datore di lavoro dovrà continuare ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago (con particolare riferimento a tastiere, schermi touch e mouse) con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo. In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria.
Anche i dipendenti sono tenuti a adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani; a tal fine il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti.
L’utilizzo delle mascherine FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (trasporti, sanità), rimane consigliato in quanto presidio importante in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro; per questo, in azienda, deve essere assicurata la loro disponibilità.
Il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, può individuare particolari gruppi di lavoratori (in primis i soggetti fragili) per i quali potrà sussistere l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione individuali.
Le Parti sociali manifestano infine l’auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dal D.L. 34/2020, utile strumento per contrastare la diffusione del virus.
Autore: Giorgia Granati – Sistema Ratio Centro Studi Castelli