Arrivano dall’Inps le istruzioni per la presentazione delle domande di bonus nido, valide, a decorrere dall’anno 2026, fino al terzo anno di età del bambino. Applicato l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.
Ultrattività delle domande e riconoscimento ai titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione. Sono solo alcune delle novità in vigore dal 1.01.2026 per il bonus nido. A ricordarlo è l’Inps con la circolare 27.03.2026, n. 29.
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore di età inferiore ai 3 anni in possesso congiuntamente della residenza in Italia e della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o, in caso di cittadino di uno Stato extracomunitario, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Tra i permessi di soggiorno, con validità almeno semestrale, validi ai fini del riconoscimento delle prestazioni rientrano anche la Carta blu, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all’art. 26 D.Lgs. 286/1998 e il permesso di soggiorno per attesa occupazione, per il quale la liquidazione della prestazione è effettuata con riserva di ripetizione a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale o normativa.
Sono 2 le forme di contributo ammissibili:
– il contributo asilo nido per le spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, che deve essere richiesto dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
– il contributo per forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche, che deve essere richiesto dal genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo Comune.
Accanto ai tradizionali asili nido pubblici e privati, il contributo è esteso, dal 2025, a micronidi per bambini dai 3 ai 36 mesi, sezioni primavera per bambini dai 24 ai 36 mesi e servizi integrativi come spazi gioco per bambini, servizi educativi domiciliari e centri per bambini e famiglie.
Sono invece escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi o per la frequenza di strutture che erogano servizi diversi da quelli indicati dall’art. 6-bis D.L. 95/2025. Tra questi, servizi ricreativi, servizi pre-scuola e post-scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore.
Novità anche per l’importo del contributo, parametrato, dal 1.01.2026, al valore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione introdotto dalla legge di Bilancio 2026 (art. 1, c. 208 L. 30.12.2025, n. 199). Tale valore è neutralizzato dagli importi percepiti a titolo di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) dai componenti del nucleo ISEE (art. 1, c. 209 della legge di Bilancio 2025). L’Inps precisa che la neutralizzazione delle somme percepite per l’AUU viene effettuata decurtando il valore dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione dell’importo dell’AUU, rapportato al parametro della scala di equivalenza della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
Gli importi spettanti sono determinati in base alla data di nascita del minore e al valore del c.d. ISEE neutralizzato, ossia l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione applicabile alle prestazioni agevolate, neutralizzato dall’importo dell’AUU.
Per i bambini nati dal 1.01.2024 spettano: 3.600 euro (10 rate da 327,27 euro e 1 da 327,30 euro) con “ISEE neutralizzato” pari o inferiore a 40.000 euro; 1.500 euro (10 rate da 136,37 euro e 1 da 136,30 euro) con “ISEE neutralizzato” superiore a 40.000 euro, o nel caso di ISEE assente. Per quelli nati in data antecedente al 1.01.2024: 3.000 euro (10 rate da 272,73 euro e 1 da 272,70 euro) con “ISEE neutralizzato” fino a 25.000,99 euro; 2.500 euro (10 rate da 227,27 euro e 1 da 227,30 euro) con “ISEE neutralizzato” da 25.001 a 40.000 euro; 1.500 euro (10 rate da 136,37 euro e 1 da 136,30 euro) con “ISEE neutralizzato” superiore a 40.000 euro, o nel caso di ISEE assente.
Infine, dal 1.01.2026 la domanda presentata dal genitore per il minore produce effetti, in modo continuativo, per l’intero ciclo di fruizione del beneficio, fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie il terzo anno di età, ferma restando la permanenza dei requisiti normativi.
(Autore: Gianluca Pillera – Sistema Ratio)
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