Albero caduto a causa di un nubifragio: il Comune è responsabile?

È esclusa la responsabilità del Comune per il sinistro occorso ad un automobilista colpito da un albero caduto a causa di un violento nubifragio, non potendo l’Ente rispondere dei danni cagionati da un evento oggettivamente imprevedibile.

Fatto: un soggetto conveniva in giudizio il Comune perché, alla guida della sua vettura, andava ad urtare contro un grosso albero di eucalipto appena caduto sulla sede stradale, riportando danni fisici e materiali, di cui pretendeva il risarcimento. Il Comune negava ogni sua responsabilità e in subordine, chiedeva venisse accertato il concorso di colpa dell’attore nella causazione del sinistro. Il Tribunale respingeva la domanda dell’attore.

La Corte d’Appello rigettava l’appello e confermava, quindi, la decisione di prime cure. In particolare, la Corte territoriale confermava che il danneggiato non aveva fornito la prova della concreta dinamica del sinistro né della caduta improvvisa dell’albero nell’imminenza del suo passaggio, giacché i testimoni escussi si erano limitati a descrivere la situazione dei luoghi e a ribadire che il giorno del sinistro sul territorio di Comune si era abbattuto un violento nubifragio; escludeva la responsabilità dell’ente convenuto non avendo quest’ultimo ragionevole possibilità di esercitare la custodia in considerazione della particolarità dell’evento generatore di danno e tenuto conto del comportamento colposo ascritto al danneggiato che aveva tenuto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi, come confermato dalle “modalità dell’occorso (che ha visto lo S. incastrarsi con la propria automobile sopra i rami dell’albero)” e dalla conseguente “gravità delle lesioni subite”.

Proposto ricorso avverso detta pronuncia, si è espressa la Cassazione civile sez. III, 11.10.2021, n. 27527, la quale ha ribadito che va esclusa la responsabilità del Comune, quale custode della strada, nel caso in cui il custode stesso non abbia avuto tempo sufficiente per intervenire a eliminare l’imprevisto/imprevedibile, anche qui definibile “caso fortuito”. Sono stati, per tale motivo, confermati i seguenti orientamenti:

l in tema di circolazione stradale è dovere primario dell’ente custode della strada di garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e l’assunzione dei provvedimenti necessari;

il custode della strada non è responsabile di ciò che non sia prevedibile oggettivamente ovvero di tutto ciò che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale, che, invece, integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile. Pertanto, va esclusa la responsabilità del Comune, data la ricorrenza del caso fortuito costituito dall’alterazione imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile della cosa custodita.

Nel caso in esame, è stato quindi, ritenuto che l’evento occorso non era prevedibile e di conseguenza non risultava evitabile da parte del Comune, in virtù della circostanza di essersi formato poco prima del sinistro per una causa estrinseca ed estemporanea creata da un nubifragio eccezionale; nella specie, dunque, l’evento era connotato da oggettiva imprevedibilità, da intendere “come obiettiva inverosimiglianza dell’evento” e da eccezionalità, cioè da “sensibile deviazione” (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come “normale”, vale a dire entro margini di oscillazione anche ampi, intorno alla media statistica, che escludano i picchi estremi, se isolati, per identificare valori comunemente accettati come di ricorrenza ordinaria o tollerabile e, in quanto tali, definibili come ragionevoli.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Luigi Aloisio – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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