Un approfondimento sulle previsioni della contrattazione collettiva del settore agricolo in materia di apprendistato professionalizzante.
Anche per il settore dell’agricoltura, è possibile instaurare un rapporto in apprendistato professionalizzante, certamente utile al fine di inserire i giovani nel modo del lavoro (ma non solo).
Volendo approfondire le previsioni di 2 dei contratti collettivi più importanti del settore, quello per gli operai agricoli e quello per gli impiegati agricoli, sanciti con accordo del 23.02.2017 a valere per entrambe le figure lavorative, è possibile individuare un rimando diretto alle previsioni contenute nel D.Lgs. 81/2015, al fine della loro completa attuazione.
Sia per gli operai che per gli impiegati, l’accordo richiamato sancisce che l’apprendistato debba essere stipulato in forma scritta, con indicazione della durata, del periodo di prova (quello del livello di arrivo), del livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale, e della qualifica contrattuale che potrà essere acquisita al termine del rapporto. Oltre a quanto detto, è stabilito che, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, all’apprendista debba essere consegnato l’apposito piano formativo, di cui l’accordo fornisce un fac-simile.
In generale, è poi stabilito che tale tipologia di apprendistato possa essere instaurata per giovani dai 18 (o 17 se in possesso di qualifica professionale) ai 30 anni non compiuti, oppure per lavoratori in mobilità.
Per ulteriori previsioni, l’accordo distingue l’apprendistato per gli operai da quello per le figure impiegatizie. In particolare, per i primi, in termini di durata, è previsto un apprendistato professionalizzante di: 36 mesi massimo per la 1° e 2° Area (suddiviso in 3 periodi retributivi di 12 mesi, con sottoinquadramento ex lege); 24 mesi massimo per la 3° area (suddiviso in 2 periodi retributivi di 12 mesi, anche in questo caso con sottoinquadramento), attuabile unicamente per il livello professionale più elevato dell’Area, sulla base delle disposizioni della contrattazione provinciale.
Per i secondi, l’apprendistato dovrà essere di: 36 mesi massimo, per quadri 1°, 2°, 3° e 4° categoria (3 periodi retributivi di 12 mesi in regime di sottoinquadramento); 24 mesi massimo per la 5° categoria (2 periodi retributivi di 12 mesi con sottoinquadramento).
Per entrambe le figure, la durata minima è di 6 mesi e le sospensioni involontarie superiori ai 30 giorni causano la proroga del termine dell’apprendistato, obbligatoriamente da comunicare da parte del datore di lavoro.
A livello specificatamente retributivo, l’accordo prevede che: gli apprendisti operai sono da trattare nelle medesime modalità degli operai a tempo indeterminato (OTI), anche in presenza di indennità sostitutive della retribuzione per malattia e infortunio (intervento della cassa integrazione extra legem); gli apprendisti impiegati sono da trattare come gli impiegati a tempo indeterminato, anche nelle ipotesi di malattia e infortunio.
In merito agli aspetti formativi, l’accordo prevede un monte annuo di 40 ore di formazione professionalizzante, anche in e-learning, riducibili a 30 laddove il lavoratore sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire. A questa si aggiunge la classica formazione di base e trasversale, normalmente non superiore alle 120 ore del triennio. L’accordo fornisce un fac-simile di libretto formativo in cui, obbligatoriamente, devono essere annotate (e controfirmate) le ore di formazione erogate nel corso del rapporto e, in aggiunta, consegna gli standard formativi e i profili professionali attuabili con tali rapporti formativi.
Resta, infine, da evidenziare la possibilità di un apprendistato a tempo determinato, in linea con un settore caratterizzato fortemente dalla stagionalità. Nello specifico, l’accordo in analisi prevede tale possibilità solo per le mansioni contenute nell’Area 1° e 2° dell’ambito operaio e delle categorie 1°, 2°, 3° e 4° di quello impiegatizio.
In buona sostanza, scendendo nel pratico, un apprendistato di questo tipo, e quindi la relativa formazione (da riproporzionare), è attuabile in più stagioni tramite contratti a tempo determinato di durata non inferiore ai 4 mesi, l’ultimo dei quali dovrà avvenire entro 48 mesi dalla data di prima assunzione. Per questo genere di apprendistato, la retribuzione non può essere inferiore a: per gli operai, quella prevista per il livello professionale minimo dell’Area di destinazione; per gli impiegati, quella prevista per la 4° categoria.
L’apprendista a termine matura un diritto di precedenza che può essere fatto valere entro 90 giorni dalla data di cessazione; per l’apprendista operaio a termine non è da applicare quanto previsto dal Ccnl in materia di trasformazione del contratto (art. 23).
Resta inteso che, per tutto quanto non aggiuntivamente ed espressamente specificato, valgono le norme statuali vigenti in materia di apprendistato. Ulteriormente, non si scordi mai che, in agricoltura, risulta sempre indispensabile un preventivo controllo dei precedetti consegnati dalla contrattazione provinciale.
(Foto: archivio Qdpnews.it).
Autore: Marco Tuscano – Sistema Ratio Centro Studi Castelli