Il contratto di apprendistato stagionale di primo livello può essere utilizzato anche in settori diversi da quello del percorso di istruzione intrapreso. È quanto chiarito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota del 24.04.2024.
Con nota 24.04.2024, n. 795 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna sul tema dell’apprendistato stagionale svolto da soggetti minorenni. Le indicazioni fanno seguito a quelle già fornite con nota 7.08.2023, n. 1369 con cui l’INL ha analizzato una richiesta pervenuta in merito ai requisiti per la stipulazione di un contratto di apprendistato di primo livello, di cui all’art. 43 D.Lgs. 81/2015, con specifico riguardo alla possibilità per lo studente minorenne di svolgere un apprendistato per attività stagionale. Ricordiamo che il contratto di apprendistato di primo livello è rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico e/o formativo. Tale contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado, tramite un percorso formativo da realizzare in parte presso un’istituzione che eroga la formazione esterna e in parte presso un’impresa che eroga la formazione interna, allo scopo di sviluppare l’acquisizione di competenze dei soggetti coinvolti, utili al loro inserimento nel mercato del lavoro.
La richiesta presentata all’INL riguardava la possibilità per un giovane cuoco di svolgere un apprendistato stagionale a Rimini e manifestava il dubbio se lo studente dovesse necessariamente provenire da un istituto alberghiero, ovvero essere inserito in un percorso di formazione in linea con l’attività lavorativa. In altri termini, all’INL si chiedeva se la mansione attribuita all’apprendista dovesse essere inderogabilmente correlata con la formazione professionale. L’INL, richiamando l’art. 43 sopra menzionato e la circolare interpretativa del Ministero del Lavoro n. 12/2022, ha ribadito che è possibile stipulare l’apprendistato di primo livello con uno studente minorenne per attività stagionali, purché ci sia una stretta correlazione tra percorso di istruzione e attività lavorativa.
Per l’INL, la normativa regionale di riferimento (nel caso di specie D.G.R. Emilia Romagna 496/2023) non pone alcun divieto all’accesso al contratto di apprendistato stagionale derivante dall’iscrizione a uno specifico percorso di istruzione o formazione professionale, senza specificare la necessità o meno di una stretta correlazione tra l’attività lavorativa e il percorso di studi e formazione.
Tuttavia, richiamando il Manuale Operativo allegato alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2022, l’INL ha chiarito che il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è tenuto a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato attraverso l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma). Di conseguenza, non si può prescindere dal valutare la sussistenza di tale correlazione, anche alla luce della certificazione finale che dovrà essere rilasciata dall’istituzione formativa di provenienza dello studente.
Con la recente nota del 24.04.2024 l’INL fornisce ulteriori argomentazioni in ordine al requisito della “coerenza” tra titolo di studio e attività lavorativa, specificando che tale requisito deve orientare il “primo contatto” con l’istituzione formativa del datore di lavoro; tuttavia, superando la precedente interpretazione particolarmente restrittiva, consente agli studenti di poter stipulare il primo contratto da apprendista in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato.
Più precisamente, l’INL afferma che dal citato requisito di coerenza, non deriva automaticamente l’impossibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quello del percorso formativo frequentato dai giovani studenti, ai quali va data la possibilità di acquisire competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che vadano a comporre il bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale.
L’utilità del contratto di apprendistato è garantita dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo di cui all’art. 43, c. 6 D.Lgs. 81/2015 “che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro”. La sottoscrizione del protocollo, documento propedeutico alla sottoscrizione del contratto di lavoro, costituisce già una garanzia di coerenza del percorso formativo e di utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente.
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Autore: Mario Cassaro – Sistema Ratio Centro Studi Castelli