Il debutto dell’Assegno di inclusione da gennaio 2024 consentirà l’avvio anche del particolare sistema di incentivi previsti per i datori di lavoro privati che assumeranno i beneficiari dell’Assegno. Il beneficio si estende anche ad Agenzie per il lavoro e ad altri soggetti.
L’art. 10 D.L. 48/2023, convertito con modificazioni dalla L. 85/2023, ha previsto un particolare sistema di incentivi a favore di soggetti che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione. Con il debutto a gennaio 2024 della misura di sostegno sarà quindi possibile rendere operativi tali incentivi. In attesa delle istruzioni che saranno rese note dall’Inps, è utile riassumere la struttura di tali incentivi.
È previsto l’esonero contributivo totale (100% della quota contributi a carico del datore di lavoro) per l’assunzione di beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale) ovvero a scopo di somministrazione e con contratto di apprendistato. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione nel limite di importo pari a 8.000 euro, riparametrati su base mensile.
Il medesimo esonero è riconosciuto nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per le assunzioni di beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a termine o stagionale (a tempo pieno o parziale), ferma restando la durata di 12 mesi, mentre il limite scende a 4.000 euro, riparametrati su base mensile.
Gli incentivi si applicano anche ad altri soggetti che entrano nel processo di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. In particolare, è riconosciuto un incentivo alle Agenzie per il lavoro per ogni lavoratore assunto a seguito di specifica attività di mediazione per presa in carico e ricerca attiva, nella misura massima del 30% degli incentivi sopra descritti, ossia 2.400 euro per ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato o a scopo di somministrazione, ovvero 1.200 euro per ogni contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale.
Il beneficio si applicherà anche per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato e, in tal caso, la durata dell’incentivo sarà estesa a 24 mesi, comprensivi del periodo già fruito. In caso di licenziamento dei lavoratori percettori dell’Assegno di inclusione, entro i 24 mesi successivi all’assunzione, è prevista la restituzione del beneficio fruito, oltre le sanzioni civili. Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Inail.
Il sistema “premiante” si estende anche ad altri soggetti diversi dai datori di lavoro. In particolare, agli enti autorizzati+ all’attività di intermediazione (art. 6, c.1 lett. e) D.Lgs. 276/2003), agli enti del Terzo settore che effettuano servizi di inserimento/reinserimento lavorativo (art. 5, c. 1, lett. p) D.Lgs. 117/2017) e alle imprese sociali che svolgono servizi inserimento/reinserimento lavorativo (art. 2, c. 1, lett. p) D.Lgs. 112/2017) è riconosciuto il 60% dell’incentivo riconosciuto al datore di lavoro per assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (60% del 100%) e l’80% dell’incentivo riconosciuto al datore di lavoro per assunzione con contratto di lavoro subordinato a termine (80% del 50%), per la specifica attività di mediazione all’assunzione di soggetti disabili.
Si aggiunge che, per favorire l’autoimprenditorialità, al beneficiario dell’Assegno di inclusione che avvia una professione o un’attività anche in forma cooperativa, è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità dell’Assegno di inclusione, nel limite di 500 euro mensili.
La fruizione degli esoneri è subordinata al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC, all’ottemperanza agli adempimenti di cui alla L. 68/1999 ed è ammessa ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Condizione indispensabile alla fruizione dell’incentivo è che l’offerta di lavoro sia stata preventivamente inserita sul sistema SIISL.
Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Mario Cassaro – Sistema Ratio Centro Studi Castelli