Con il messaggio 20.04.2022, n. 1714, l’Istituto di previdenza ha fornito nuove precisazioni sulle possibili maggiorazioni agli importi ordinari.
A decorrere dal 1.03.2022, il D.Lgs. 29.12.2021, n. 230 ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico, che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, tenuto conto dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’Inps, con il messaggio 1714/2022, ha fornito alcune precisazioni in merito alla disciplina dell’assegno.
Innanzitutto, per il riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori, rilevano i redditi da lavoro dipendente o assimilati, nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL e i redditi derivanti da lavoro agricolo, sia autonomo che da bracciante.
Inoltre, per il riconoscimento delle maggiorazioni in caso di nuclei numerosi, ove siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni in argomento spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli (ad esempio, in un nucleo composto da 4 figli nel quale i 2 genitori facenti parte del nucleo ISEE hanno in comune solo 3 dei 4 figli dichiarati nella DSU, la maggiorazione spetta al 100% al genitore, madre o padre, di tutti e 4 figli presenti nel nucleo). Per quanto attiene alla determinazione del numero totale di figli, si chiarisce che sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all’Assegno unico.
In caso di genitori separati, l’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se, da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti, risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo. L’assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
L’Assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari anche per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale.
Nell’ipotesi di figlio maggiorenne, che non convive con alcuno dei genitori, il figlio può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori in cui “viene attratto” se, nel secondo anno solare antecedente, il suo reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di 4.000 euro e se, nell’anno di riferimento dell’Assegno unico, tale reddito non supera l’importo pari a 8.000 euro. Il limite di reddito complessivo lordo, pari a euro 8.000, non si applica per i figli maggiorenni disabili.
Nell’ipotesi di figli che raggiungono la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda, la norma prevede la possibilità che il figlio presenti domanda per conto proprio. In tale caso, la “scheda” del genitore decade e l’erogazione della prestazione prosegue direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante.
Autore: Giorgia Granati – Sistema Ratio Centro Studi Castelli