Per i datori di lavoro che assumono donne nel corso del 2024, è prevista la coesistenza di alcune agevolazioni contributive.
L’assunzione di lavoratrici nell’anno 2024 consente al datore di lavoro di beneficiare di distinte agevolazioni contributive. Si riepilogano i tratti essenziali di ognuna di esse.
Esonero contributivo assunzione donne (strutturale) – Anche per il 2024 è possibile applicare l’esonero contributivo previsto dagli artt. 4, cc. 9-11 L. 92/2012, seppur con qualche significativa novità rispetto al passato.
Difatti, a partire dal 1.01.2024, il beneficio si riduce dal 100% al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro, inclusi i contributi Inail, senza alcun massimale annuo di decontribuzione (in passato fissato a 8.000 euro). La fruizione dell’esonero è legata ad una serie di requisiti della lavoratrice da assumere, alternativi tra loro:
l almeno 50 anni di età e disoccupata da oltre 12 mesi;
l priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi di qualsiasi età, ovunque residente;
l priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e di qualsiasi età, residente in un’area svantaggiata oppure con una professione o di un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere.
In riferimento alla durata, il datore di lavoro applica l’esonero per 12 mesi se l’assunzione è effettuata con un contratto a termine; per 18 mesi, invece, a fronte delle assunzioni a tempo indeterminato o per le trasformazioni di contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato. Non è necessaria l’autorizzazione da parte della Comunità Europea. l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (art. 2, p. 32 Regolamento UE 651/2014; Corte di Giustizia Europea, sentenza 2.04.2009 C-415/07).
Donne vittime di violenza – Per i datori di lavoro privati è previsto, nel triennio 2024-2026, un esonero contributivo per chi assume donne vittime di violenza (art. 1, c. 191 e ss, L. 213/2023). Con circolare 5.03.2024, n. 41, l’Inps ha fornito le prime indicazioni operative specificando che l’incentivo si applica in riferimento all’assunzione di donne disoccupate, beneficiarie del c.d. “Reddito di libertà” per le vittime di violenza (art. 105-bis D.L. 34/2020). In via eccezionale il beneficio è concesso anche per le assunzioni effettuate nel 2024, di donne che abbiano percepito il
Reddito di libertà nel 2023. L’agevolazione si sostanzia nell’esonero totale dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato su base mensile (666,66 euro), per la durata di:
l 24 mesi se il contratto è a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato professionalizzante;
l 12 mesi se il contratto è a tempo determinato;
l 18 mesi complessivi in caso di trasformazione a tempo indeterminato e il calcolo avviene dalla data di assunzione a tempo determinato.
L’esonero spetta anche per i rapporti a tempo parziale, per quelli instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro (L. 142/2001) e per i rapporti di lavoro in somministrazione (in tal caso il vantaggio economico spetta all’utilizzatore).
Con messaggio 14.06.2024, n. 2239 l’Inps ha specificato che per l’applicazione del beneficio è necessario trasmettere la preventiva comunicazione sul “Portale delle agevolazioni (ex Diresco)” avvalendosi esclusivamente del modulo online “ERLI”.
Trattandosi di un beneficio generalizzato, rivolto a tutti i datori di lavoro, la misura in esame non è riconducibile alla disciplina degli aiuti di Stato.
Assunzione donne svantaggiate (decreto Coesione) – Ai sensi dell’art. 23 del c.d. “decreto Coesione” (D.L. 60/2024), ai datori di lavoro privati che dal 1.09.2024 al 31.12.2025 assumono a tempo indeterminato lavoratrici di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti, ovvero prive di impiego regolarmente retribuito dal almeno 6 mesi, se residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES) o occupate in professioni o settori caratterizzati da un elevato tasso di disparità di genere, è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. Il beneficio ha una durata massima di 24 mesi.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (per i dipendenti a tempo parziale il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno). L’incremento occupazionale si computa al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona. Sono esclusi dall’esonero i rapporti di apprendistato di ogni tipologia e il lavoro domestico. L’esonero in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 D.Lgs. 216/2023 (c.d. maxi-deduzione). L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e si attendono un apposito decreto interministeriale e le consuete istruzioni Inps.
Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Mario Cassaro – Sistema Ratio Centro Studi Castelli