- In base all’art. 8, c. 2 D.Lgs. 148/2015, il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante la cassa integrazione non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate; l’inizio di un nuovo rapporto di lavoro comporta l’incompatibilità assoluta e la perdita dell’integrazione salariale.
- Eccezioni – sono possibili alcune eccezioni:
- il mancato superamento del periodo di prova consente di rientrare nel programma di cassa integrazione (mess. Inps 16606/2012);
- il lavoro occasionale;
- la nuova attività di lavoro dipendente è collocata in ore della giornata o in periodi non sovrapponibili con l’attività lavorativa che ha originato l’integrazione (circ. Inps 130/2010).
- Agevolazioni – Dal lato del datore di lavoro, l’assunzione di lavoratori in cassa integrazione consente di beneficiare di agevolazioni contributive.
Autore: Sistema Ratio Centro Studi Castelli
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