Una nuova importante apertura arriva dall’Agenzia delle Entrate per le persone con disabilità che intendono acquistare un veicolo usufruendo delle agevolazioni fiscali. La risoluzione 7.02.2025, n. 11/E ha infatti chiarito che la detrazione Irpef del 19%, prevista dall’art. 15, c. 1, lett. c) del Tuir, si applica anche al valore dell’auto usata data in permuta.
Il chiarimento nasce da un quesito posto da un contribuente che, nell’acquistare un nuovo veicolo destinato al trasporto di una persona con disabilità ai sensi dell’art. 3 L. 104/1992, intendeva dare in permuta la vecchia auto. Il dubbio riguardava la possibilità di calcolare la detrazione “anche sul valore della permuta”, considerando l’obbligo di pagamento tracciabile introdotto dall’art. 1, cc. 679-680 L. 160/2019.
La risposta dell’Amministrazione Finanziaria è stata positiva: richiamando la precedente risoluzione n. 108/E/2014 e l’interpello n. 431/2020, è stato stabilito che la detrazione spetta “sull’intero prezzo di acquisto del nuovo veicolo, incluso il valore dell’usato permutato”, sempre nel limite massimo di 18.075,99 euro.
Per quanto riguarda la tracciabilità dei pagamenti, la circolare n. 14/E/2023 ha precisato che questa è richiesta solo per la parte versata in denaro, mentre la permuta è considerata tracciabile per sua natura, purché adeguatamente documentata nel contratto di compravendita e nella fattura di acquisto. Questo perché la permuta viene considerata una “compravendita con parziale pagamento in natura”, dove il valore dell’usato rappresenta una compensazione tra debiti e crediti.
Per ottenere la detrazione, è sufficiente che sia tracciabile (con bonifico, carta o altri mezzi verificabili) solo la parte di prezzo “non coperta dalla permuta”.
L’agevolazione, come previsto dal D.Lgs. 241/1997 (art. 23), può essere fruita una volta ogni 4 anni, salvo casi particolari come furto o rottamazione anticipata. Per accedere al beneficio, è necessario conservare tutta la documentazione comprovante l’operazione, inclusi il contratto di acquisto, l’atto di vendita del veicolo usato e la fattura con l’indicazione dettagliata del valore della permuta.
Questa interpretazione rappresenta un significativo vantaggio per le famiglie con persone disabili, permettendo di ottenere un beneficio fiscale più consistente calcolato sul valore complessivo dell’operazione di acquisto, inclusa la componente di permuta.
Facciamo un esempio pratico: il Sig. Rossi, padre di un figlio con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, decide di acquistare una nuova auto del valore di 25.000 euro. Per l’acquisto, dà in permuta la sua vecchia auto, valutata 8.000 euro, e paga la differenza di 17.000 euro tramite bonifico bancario.
Secondo la nuova risoluzione, la detrazione del 19% si calcola sull’intero importo di 25.000 euro (nel limite massimo di 18.075,99 euro). Non è necessario che il valore della permuta (8.000 euro) sia pagato con strumenti tracciabili. È sufficiente che sia tracciabile solo la differenza versata (17.000 euro).
La detrazione massima sarà quindi di 3.434,44 euro (19% di 18.075,99 euro).
Per beneficiare dell’agevolazione, il Sig. Rossi dovrà conservare il contratto di acquisto della nuova auto, l’atto di vendita della vecchia auto e la fattura con l’indicazione dettagliata del valore della permuta.
(Autore: Alberto Branchetti – Sistema Ratio)
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