L’azione proposta dal FGVS nei confronti dei soggetti responsabili del sinistro, non assicurati, per recuperare quanto versato al danneggiato, è configurabile come azione surrogatoria esperibile nel termine di prescrizione di 2 anni? oppure è azione autonoma, esperibile avanti al giudice competente per valore entro il termine di prescrizione ordinario?
Si registrano nella giurisprudenza tre orientamenti in tema dell’azione recuperatoria proposta dall’impresa designata dal fondo di garanzia vittime della strada nei confronti dei responsabili:
● secondo un 1° orientamento l’azione di regresso non trova titolo nel diritto del danneggiato al risarcimento dei danni ma sarebbe un’azione autonoma e specifica prevista dalla legge (cass. 15303/2013). L’illecito costituirebbe il presupposto e non il fatto costitutivo del regresso, che può essere azionato ove ricorrano i seguenti elementi: richiesta del danneggiato, scopertura assicurativa e pagamento dell’indennizzo anche in via transattiva;
● secondo altro orientamento, l’azione recuperatoria, ex art. 292, L. 209/2005, deve essere ricondotta nell’ambito della surrogazione legale ex art. 1203 n. 5, c.c, attribuendosi all’impresa designata il medesimo diritto vantato dal danneggiato. L’impresa designata si surrogherebbe al danneggiato nei confronti del responsabile per il recupero di quanto pagato, e questo diritto sarebbe soggetto al termine di prescrizione di 2 anni, traducendosi nell’attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito (cass. 366/2002; 15357/2006);
● secondo un 3° orientamento, l’azione dell’impresa designata è un’azione speciale non assimilabile né allo schema dell’azione di regresso tra coobbligati solidali, né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato (cass. 20026/2016).
Le Sezioni Unite, chiamate a risolvere la diatriba giurisprudenziale, hanno analizzato la formazione del Fondo vittime della strada, alimentato dai contributi versati dalle imprese autorizzate all’esercizio della assicurazione obbligatoria, ispirato a finalità pubblicistiche e sociali a tutela delle vittime della circolazione stradale.
Partendo da tali premesse, a giudizio della Suprema Corte (cass. 7.7.2022 n. 21514), l’azione in parola va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell’azione di regresso tra coobbligati solidali, né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato, trattasi in particolare di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall’impresa designata dal Fondo nell’interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile. Da ciò consegue che:
● in caso di sinistro imputabile a più responsabili, l’impresa designata può pretendere da uno qualsiasi l’intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante;
● l’accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l’oggetto di tale azione ma un presupposto, la cui sussistenza può essere contestata ex adverso;
● la competenza per materia, con limite del valore, non spetta al Giudice di Pace, ex art. 7 c.p.c. in riferimento alle cause di risarcimento dei danni da circolazione stradale;
● la competenza territoriale non va individuata con riferimento al luogo di verificazione del sinistro, ma con riferimento al luogo del domicilio del creditore agente;
● ben può essere eventualmente eccepito dalla parte convenuta il cattivo pagamento effettuato dall’impresa designata come fatto idoneo a paralizzare la pretesa azionata dall’impresa designata;
● il credito vantato dall’impresa designata (anche se effettuato con transazione) è liquido ed esigibile e come tale azionabile in via monitoria;
● trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, decorrente dalla data del pagamento.
Autore: Andrea Barbieri – Centro studi sistema ratio Castelli