Il datore di lavoro dovrà corrispondere a novembre un bonus di € 150 e potrà sostenere i propri lavoratori dipendenti e le loro famiglie anche tramite fringe benefit per un importo complessivo di € 800 esente da contribuzione e imposta.
Bonus € 150 – Il D.L. 144/2022 (decreto Aiuti-ter), in vigore dal 24.09.2022, ha previsto una nuova indennità una tantum che il datore di lavoro dovrà corrispondere nella busta paga del mese di novembre 2022 ai lavoratori dipendenti che hanno nel mese di novembre 2022 una retribuzione lorda imponibile non superiore a € 1.538,00 e un reddito relativo all’anno 2021 non superiore a € 20.000. Il bonus spetta anche nel caso in cui il lavoratore si trovi assente per malattia/congedi, essendo periodi coperti da contribuzione figurativa.
Il lavoratore dovrà dichiarare al datore di lavoro di non avere ricevuto il bonus da altro datore di lavoro e di non essere percettore di reddito di pensione. Hanno diritto al bonus anche i lavoratori intermittenti, dello spettacolo, stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiamo svolto almeno 50 giorni di lavoro.
Precisiamo che il bonus spetta anche a invalidi, pensionati, lavoratori autonomi e liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori sportivi, incaricati alle vendite a domicilio, dottorandi e assegnisti di ricerca, percettori di reddito di cittadinanza e Naspi/Dis.coll, le cui modalità di corresponsione sono diverse in base alla tipologia. Il bonus non costituisce reddito, non è pignorabile, non è cedibile, non è sequestrabile. Occorre attendere le istruzioni dall’Inps attese entro il 23.10.2022. Il bonus € 150 viene recuperato dal datore di lavoro in Uniemens, lo Stato ha stanziato risorse per circa 3 miliardi di euro.
Fringe benefits € 600 – Il D.L. 115/2022 (decreto Aiuti-bis), in vigore dal 10.08.2022, convertito nella L. 21.09.2022, n. 142, in conseguenza all’aumento del costo dell’energia e dell’inflazione, ha innalzato il limite di esenzione (da imposte e contributi) del fringe benefit (erogazioni in natura di beni e servizi) da € 258,23 (art. 51 c. 3 Tuir) a € 600 solo per il periodo d’imposta 2022.
All’interno dell’importo di € 600 il datore di lavoro può (non è un obbligo) erogare (pagare direttamente il fornitore) o rimborsare al dipendente le spese sostenute per utenze domestiche relative al consumo d’acqua, energia elettrica e gas naturale. Occorre che il datore di lavoro riceva e conservi la documentazione della spesa sostenuta intestata al lavoratore ma anche ai famigliari sempre che il lavoratore risieda in tale utenza domestica. In tema di superamento del limite esente di € 600 negli approfondimenti dell’ufficio studi del Senato riportiamo quanto segue: nel caso di superamento del limite di € 258,23, ora € 600, l’imponibilità fiscale è su tutto l’importo del fringe; in deroga alla predetta regola generale, solo per l’anno 2022, esempio, nel caso di pagamento o rimborso delle utenze domestiche, acqua-luce-gas, diviene imponibile solo l’importo eccedente al limite di € 600.
Questa situazione sarebbe confermata dal fatto che vi sono risorse finanziarie sufficienti. Si ritiene comunque necessario un chiarimento ufficiale.
I fringe benefit possono essere ad esempio l’assegnazione dell’auto ad uso promiscuo, dell’alloggio, del pc e telefono cellulare, di buoni spesa, prestiti; si considerano percepiti nel periodo di imposta le somme ed i valori corrisposti entro il 12.01 dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono e, nel caso di buoni spesa, il momento impositivo è il momento della consegna. Per conteggiare il limite di esenzione occorre fare riferimento a tutti i fringe benefit ricevuti nell’anno dal dipendente, quindi anche derivanti da altri rapporti di lavoro. Il datore di lavoro può riconoscere fringe e buoni spesa a tutti i lavoratori o a categorie di lavoratori, evidenziando il consiglio di evitare discriminazioni.
Bonus carburante € 200 – Il Decreto Ucraina (D.L. 21/2022) ha previsto, esclusivamente per l’anno 2022, l’erogazione da parte dei datori di lavoro ai propri dipendenti di buoni spesa “bonus carburante” fino a € 200 (circ. Ag. Entrate 14.07.2022, n. 27). Il bonus è esente da imposte e contributi, non è un obbligo, e può essere corrisposto a tutti o a categorie omogenee di lavoratori. Deve essere consegnato entro il 12.01.2023.
Autore: Carlotta Mariani, Pierluigi Mariani – Sistema Ratio Centro Studi Castelli