“Idee confuse e acque torbide sembrano profonde” (N. Davilà): l’aforisma sintetizza al meglio, credo, la disciplina normativa, il Decreto Aiuti, che prevede l’erogazione dell’indennità una tantum pari a 200 euro. Non è infatti stato sufficiente il messaggio Inps 13.06.2022, n. 2397 a chiarire le torbide acque delle regole previste dall’art. 31 D.L. 50/2022.
Ma procediamo con ordine. La misura di sostegno è riconosciuta ai lavoratori dipendenti non titolari di trattamenti pensionistici, redditi di cittadinanza o delle altre misure indicate dall’art. 32 del richiamato decreto e che nel 1° quadrimestre 2022 hanno beneficiato dell’esonero contributivo, pari allo 0,80%, per almeno una mensilità. La misura agevolativa di cui alla L. 30.12.2021, n. 234, trova applicazione, mese per mese, verso tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro.
Possono quindi accedere al beneficio, ricorrendone i presupposti, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
L’Inps lascia intendere, diversamente dal tenore letterale della norma, che il bonus dovrà essere erogato con la retribuzione del mese di luglio. Tale indennità una tantum sarà riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione da parte del datore di lavoro di una dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni pensionistiche o reddito di cittadinanza.
L’Inps precisa poi che il lavoratore, se titolare di più rapporti di lavoro, potrà chiedere il pagamento dell’indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest’ultimo di non avere presentato analoga richiesta ad altri datori. Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro hanno compensato la
predetta indennità una tantum di 200 euro, l’Inps comunicherà a ciascun datore interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio.
Questa indicazione pare irragionevole perchè fa onere ai datori di lavoro di recuperare quanto hanno automaticamente (così prevede la legge) versato ai lavoratori che hanno omesso di comunicare la percezione del bonus da altro datore di lavoro. Quantomeno è auspicabile che il recupero avvenga senza oneri aggiuntivi a carico dell’azienda e senza mettere a rischio di regolarità il Durc.
Come anticipato, l’erogazione di 200 euro, che nell’intento del legislatore, unita al bonus carburante di 200 euro, dovrebbe compensare l’aumento dell’inflazione, potrà avvenire con le retribuzioni del mese di luglio. A tale conclusione si giunge leggendo il messaggio Inps il quale, fornendo le istruzioni per esporre in Unimenes i dati relativi al conguaglio
dell’indennità con i contributi dovuti dall’azienda, ha precisato che il credito potrà essere compensato in sede di denuncia contributiva mensile di competenza del mese di luglio 2022, valorizzando nell’elemento “AnnoMeseRif” l’anno/mese “07/2022”; e nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo da recuperare.
Se per la compensazione i dubbi sono stati risolti, occorrerà invece attendere o una nuova circolare o la conversione in legge del D.L. per comprendere quale destino avrà il lavoratore cessato, ad esempio al 28 giugno e non ancora percettore di Naspi, per non dire poi dei tempi determinati. Insomma, ancora un po’ di acque torbide ci sono.
Autore: Luca Caratti – Sistema Ratio Centro Studi Castelli
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