Con la finalità di contrastare gli effettivi negativi della crisi ucraina, specie per quanto concerne l’aumento dei prezzi energetici, il D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti) ha previsto una nuova indennità pari a 200 euro.
Il D.L. 17.05.2022, n. 50 (Decreto Aiuti) ha previsto un’indennità una tantum pari a 200 euro a favore di una vasta platea di soggetti, tra i quali figurano:
● lavoratori dipendenti;
● collaboratori coordinati e continuativi (art. 409 c.p.c.);
● altre categorie di lavoratori.
Lavoratori dipendenti – Requisiti:
● che abbiano fruito dell’esonero previdenziale dello 0,80%, previsto dalla legge di Bilancio 2022, per almeno un mese nel 1° quadrimestre 2022;
● che dichiarino di non essere titolari del bonus in quanto contemporaneamente appartenenti ad altre categorie di percettori che lo ricevono direttamente dall’Inps.
Mese e modalità di erogazione: riconoscimento in via automatica da parte del datore in busta paga, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022; si è in attesa di indicazioni dell’Inps per le modalità di compensazione all’interno della denuncia UniEmens. Per i titolari di più rapporti di lavoro, il bonus spetta comunque una sola volta; non deve essere riproporzionato alla durata del rapporto di lavoro né alla durata dell’orario di lavoro. L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né contributivi.
Collaboratori coordinati e continuativi – Requisiti:
● contratti attivi alla data del 18.05.2022 (entrata in vigore del Decreto);
● iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata;
● non titolari del bonus in quanto contemporaneamente appartenenti ad altre categorie di percettori;
● con un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
Mese e modalità di erogazione: riconoscimento dell’Inps dopo presentazione di apposita domanda. L’indennità spetta una sola volta e non concorre a formare reddito.
Altre categorie di lavoratori – Requisiti:
● lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti o dello spettacolo che nel 2021 abbiano svolto attività per almeno 50 giornate (50 contributi giornalieri per i lavoratori dello spettacolo) e siano titolari di un reddito nel 2021, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 35.000 euro;
● lavoratori autonomi, privi di Partita Iva, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (già al 18.05.2022) che, nel 2021, siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale e per i quali, sempre nel 2021, risulti l’accredito di almeno un contributo mensile;
● incaricati delle vendite a domicilio, titolari di partita Iva attiva, con reddito superiore a € 5.000 nel 2021, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18.05.2022.
Mese e modalità di erogazione: riconoscimento, a seguito di presentazione di apposita domanda, da parte dell’Inps.
Spetta una sola volta; l’indennità non concorre a formare reddito.
Domestici, Naspi, Rdc e altri casi particolari – L’indennità, inoltre – seppure con diverse modalità di erogazione e in presenza di taluni requisiti – si rivolge anche a:
● lavoratori domestici;
● titolari di pensione o assegno sociale, pensioni di invalidità, misure di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 30.06.2022;
● nuclei beneficiari di RdC;
● percettori di indennità COVID, Naspi, DIS-COLL e disoccupazione agricola.
Si noti, infine, che il D.L. 50/2022 ha istituito un fondo per garantire il riconoscimento di un’indennità a autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps, nonché a professionisti iscritti alle Casse di previdenza, la cui intera disciplina è stata affidata a un apposito Decreto che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. (entro, cioè, il 17.06).
Autore: Mauro Taurino – Sistema Ratio Centro Studi Castelli