Bonus barriere architettoniche 75% al debutto nei dichiarativi

Per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche l’aliquota della detrazione arriva al 75% per le spese sostenute dal 1.01.2022 al 31.12.2025.

Per il bonus barriere architettoniche 75% indicazioni puntuali nei modelli dichiarativi. Nello specifico trattasi della detrazione Irpef/Ires con aliquota del 75%, prevista dall’art. 119-ter D.L. 34/2020 e introdotta dalla legge di Bilancio 2022, che compete per le spese documentate sostenute dal 1.01.2022 al 31.12.2025 (la proroga al 2025 è stata inserita dall’art. 1, c. 365 L. 197/2022) relativamente agli interventi finalizzati a superamento e eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti.

Sul piano soggettivo, rientrano nel campo di applicazione della disposizione sia i soggetti Irpef che Ires, ossia: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; le società semplici; le associazioni tra professionisti; i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

In base alla norma, la detrazione spetta per gli interventi su edifici “già esistenti”conseguentemente, il beneficio “non” spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile, né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

Per fruire del beneficio occorre, altresì, rispettare i requisiti e le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 236/1989. In particolare, la detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La determinazione dei tetti massimi di spesa segue una logica “per scaglioni”, così come previsto anche in tema di Superbonus e, pertanto, occorrerà seguire le relative indicazioni di prassi; nella circolare n. 23/E/2022 è stato, infatti, precisato che, se l’edificio è composto da 15 unità immobiliari il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 x8 (320.000 euro) e 30.000×7 (210.000 euro).

Inoltre, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui è composto l’edificio, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non alle singole unità che lo compongono. Pertanto, qualora l’intervento riguardi un condominio, ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi dell’art. 1123 e seguenti c.c. ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.

In applicazione dei principi generali, per le spese sostenute nel 2022 è possibile fruire della detrazione del 75% anche in presenza di un intervento iniziato nel 2021 per le cui spese si è fruito della detrazione del 50% oppure del Superbonus (in quanto intervento “trainato” effettuato congiuntamente a interventi “trainanti” di efficienza energetica o antisismici). Ciò implica che, con riferimento alle spese sostenute nel 2022, per interventi già avviati in anni precedenti (in vigenza del Superbonus) congiuntamente a interventi “ trainanti ” di efficientamento energetico, è possibile, alternativamente: continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di 96.000 euro, comprensivo anche delle spese sostenute negli anni precedenti per il medesimo intervento “trainato”; fruire della detrazione del 75% delle spese sostenute e, comunque, nel limite di 50.000 euro.

Previste ulteriori spese agevolabili. La detrazione del 75%, infatti, spetta anche: per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche; in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito; per le spese riguardanti le opere di completamento degli interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari (risposta a interpello n. 461/2022).

Da ultimo si rammenta che, a seguito dell’art. 119-ter, c. 4-bis D.L. 34/2020 aggiunto dalla L. 197/2022, per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori in esame, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Autore: Raffaele Pellino – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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