Ennesimo bonus a favore di una larghissima platea di potenziali beneficiari, sul quale ha fornito specifiche indicazioni operative la circolare 14.07.2022, n. 25/E.
La relazione illustrativa dell’art. 2 D.L. 21/2022 precisa che il bonus carburanti di 200 euro rientra fra le casistiche disciplinato dall’art. 51, c. 3 Tuir, aggiungendosi alle altre agevolazioni individuate dal citato articolo. Ne consegue che se il percettore del bonus già fruisce di altri beni e servizi, ciò non è di ostacolo all’applicazione della disciplina in commento. Pertanto, per godere dell’esenzione fiscale, i benefit erogati nel periodo d’imposta 2022 al singolo dipendente possono raggiungere 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), considerato che il limite di esenzione è fissato in 458,23 euro.
La circolare 25/E/2022, al riguardo, illustra la fattispecie con un duplice esempio. Nel 1° si ipotizza che il dipendente benefici di buoni benzina per 100 euro e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per complessivi 300 euro: nell’ipotesi prospettata, quest’ultima somma sarà tassata in via ordinaria per l’intero importo (risultando superato il limite di 258,23 euro stabilito dal c. 3 dell’art. 51 Tuir). Con il 2° esempio, invece, si assume che il valore dei buoni benzina sia pari a 250 euro e quello degli altri benefit a 200 euro. Poiché il limite è rispettato, l’intera somma di 450 euro è fiscalmente non imponibile, in quanto l’eccedenza (50 euro) relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’art. 51, c. 3 Tuir.
Per quanto concerne gli aspetti contabili, atteso che l’eventuale superamento delle soglie fissate dalle singole discipline (art. 51, c. 3 Tuir e art. 2 D.L. 21/2022) comporta, di regola, l’integrale tassazione delle erogazioni effettuate a favore del dipendente, le stesse devono essere conteggiate e monitorate in maniera distinta.
La circolare ricorda che la norma in commento riguarda il solo anno 2022 e, sul punto, richiamato il cd. “principio di cassa allargato” (art. 51, c. 1 Tuir), ribadisce che si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12.01 del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono.
Tale principio si applica sia alle erogazioni in denaro sia a quelle in natura e, in ordine al benefit erogato mediante voucher, esso si considera percepito (con la conseguente rilevanza reddituale) nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a nulla rilevando la fruizione in un momento successivo. Ne deriva che l’esenzione ex art. 2 D.L. 21/2022 si applica per i buoni o i titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell’anno 2022 e nei primi 12 giorni dell’anno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.
Conclude, la circolare, specificando che la modalità di erogazione dei buoni benzina segue quella ordinaria prevista dall’art. 51, c. 3-bis Tuir: “Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.
Al riguardo, l’art. 6, c. 2 D.M. Lavoro e delle Politiche Sociali 25.03.2016 statuisce che i beni e servizi rientranti nel campo di applicazione dell’art. 51, c. 3 Tuir possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite massimo fissato dalla norma di riferimento.
I chiarimenti appena illustrati risultano in linea con il dettato normativo. Semmai, è da valutare l’effettivo impatto di misure una tantum che non risolvono il vero problema strutturale del costo del lavoro, ossia l’incidenza del cuneo fiscale che erode significativamente il compenso percepito dal lavoratore dipendente.
Autore: Alessandro Pratesi – Sistema Ratio Centro Studi Castelli