Bonus in busta paga per chi rinvia la pensione nel 2026

Anche nel 2026, i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti minimi per la pensione anticipata ordinaria o flessibile (Quota 103) possono scegliere di posticipare la pensione, con quali vantaggi?

Torna, nel 2026, l’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti minimi per l’accesso alla pensione anticipata. L’incentivo è stato infatti prorogato dalla legge di Bilancio 2026 (art. 1, c. 194 L. 30.12.2025, n. 199) e l’Inps ha fornito le relative istruzioni con la circolare 3.04.2026 n. 42.

L’incentivo al posticipo del pensionamento è riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che, pur avendo maturato i requisiti per accedere alla pensione anticipata ordinaria o flessibile (Quota 103), scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente. Si tratta, nel dettaglio, di lavoratori dipendenti che hanno maturato:

– 62 anni di età e 41 anni di contributi entro il 31.12.2025 (requisiti minimi per l’accesso alla pensione anticipata flessibile di cui all’art. 14.1 D.L. 4/2019);

– 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini entro il 31.12.2026 (requisiti minimi per l’accesso alla pensione anticipata ordinaria di cui all’art. 24, c. 10 D.L. 201/2011).

Il lavoratore prossimo alla pensione che sceglie di continuare a lavorare può rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a proprio carico, su richiesta da presentare all’Inps.

L’Istituto verifica il raggiungimento dei requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile o anticipata ordinaria e, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l’esito della domanda nonché il suo accoglimento al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”.

Il datore di lavoro, da questo momento, può procedere con gli adempimenti a proprio carico, ossia:

– versare gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore direttamente al lavoratore, con la retribuzione, e non più all’Inps. Tali somme non sono imponibili ai fini fiscali;

– effettuare gli eventuali recuperi, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate;

– continuare a versare la quota IVS a proprio carico all’Inps. Tale contribuzione andrà ad alimentare la posizione assicurativa del lavoratore, aumentando pertanto il suo assegno pensionistico.

La rinuncia all’accredito contributivo ha effetto in relazione ai contributi pensionistici dovuti per i periodi di lavoro effettuati dalla data della prima decorrenza utile della pensione anticipata (ovvero, dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinuncia se la stessa è inoltrata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata).

Si ricorda che la facoltà di rinuncia può essere esercitata una sola volta nel corso della vita lavorativa.

L’Inps evidenzia che la corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati cessa di produrre effetti in caso di revoca (in tal caso, opera con decorrenza dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca è esercitata), ovvero in caso di conseguimento della pensione diretta da parte del lavoratore (fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 12.06.1984, n. 222), o del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.

L’Inps precisa tuttavia che l’incentivo, per i dipendenti pubblici, cessa di trovare applicazione al conseguimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia anche nelle ipotesi di eventuale permanenza in servizio ai sensi dell’art. 1, c. 165 della legge di Bilancio 2025;

Restrizioni sono previste per i lavoratori iscritti al Fondo volo e per i lavoratori autoferrotranvieri.

Per quanto non espressamente indicato l’Inps rinvia alle istruzioni contenute nelle circolari nn. 82/2023, 102/2025 e 19/2026.

(Autore: Gianluca Pillera – Sistema Ratio)
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