Bonus nuove nascite e rette relative alla frequenza di asili nido

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31.12.2024, n. 305 (Suppl. Ordinario n. 43) la L. 30.12.2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.

Bonus nascita – L’art. 1, cc. 206-208 introduce un assegno una tantum, pari a 1.000 euro, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1.01.2025. Il beneficio è riconosciuto dall’Inps su domanda; esso è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui (valore di ISEE che, al fine in oggetto, viene computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico) nonché alle condizioni che il genitore richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare.

L’assegno una tantum in oggetto, riconosciuto nella misura e alle condizioni summenzionate, non concorre alla formazione del reddito complessivo rilevante al fine delle imposte sui redditi.

Riguardo, più in particolare, al requisito soggettivo inerente alle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare, è necessario, ai fini dell’accesso al beneficio: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso unico di lavoro, con autorizzazione a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ovvero del permesso di soggiorno per motivi di ricerca, con autorizzazione al soggiorno in Italia per un periodo superiore a 6 mesi. L’assegno una tantum è erogato nel mese successivo a quello di nascita o di adozione.

L’Inps provvede alla gestione del nuovo istituto, ivi compresa la suddetta attività di monitoraggio finanziario, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Buono per le rette relative alla frequenza di asili nido e per le forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche (art. 1, cc. da 209 a 211) – Il buono è corrisposto dall’Inps al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private ovvero previa presentazione di un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta – sulla base di idonea documentazione – che attesti, per l’intero anno di riferimento, l’impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

La misura del buono varia anche in relazione al valore dell’ISEE; la misura è pari a 3.600 euro annui in relazione ai nati dopo il 31.12.2023, a condizione che il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 40.000 euro.

La novella al c. 210 dell’art. 1 sopprime, al fine del riconoscimento del suddetto importo di 3.600 euro annui, la condizione della presenza nel nucleo familiare di almeno un altro figlio di età inferiore ai 10 anni. Nelle altre ipotesi, la misura del buono è pari a:

– 3.000 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro;

– 2.500 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro;

– 1.500 euro annui per i casi in cui l’ISEE superi i 40.000 euro e per i casi di insussistenza o di insufficienza della documentazione relativa all’ISEE.

Anche con riferimento a tutte queste altre ipotesi, l’ISEE, ai sensi del presente art. 1, c. 209 viene ora computato al netto dell’assegno unico e familiare per i figli a carico.

(Autore: Cinzia De Stefanis – Sistema Ratio)
(Foto: archivio Qdpnews.it)
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