Dal 1° al 31.03.2025 è possibile inviare la comunicazione per accedere al bonus investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2025. Si riepiloga la procedura da seguire per ottenere il credito d’imposta.
L’art. 57-bis D.L. 24.04.2017, n. 50 ha istituito un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
La misura, introdotta dal 2018, è stata più volte oggetto di modifiche. Dal 2023 in avanti, a seguito delle modifiche normative introdotte dall’art. 25-bis D.L. 1.03.2022, n. 17 (decreto energia), il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche online, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. In altri termini, non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Per accedere al bonus pubblicità va trasmessa apposita domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, gli interessati dovranno trasmettere:
– entro il 31.03.2025, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” , trattasi di una sorta di prenotazione delle risorse;
– dal 9.01 al 9.02.2026, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante l’ammontare degli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato. Tale dichiarazione può essere inviata solo dai soggetti che effettuato la preventiva comunicazione (prenotazione) per l’accesso al bonus.
Con riferimento alla comunicazione in scadenza nel mese corrente, si ricorda che all’interno del modello ministeriale dovrà essere compilata la sezione “Dati gli investimenti e del credito richiesto” dove esporre i dati relativi agli investimenti pubblicitari effettuati e/o da effettuare sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, nell’anno di riferimento (2025), nonché i dati relativi agli investimenti effettuati sul medesimo mezzo nell’anno precedente (2024).
Nello specifico, vanno compilate le colonne 2 e 3 del modello, mentre le restanti (colonne 4, 5 e 13) sono compilate automaticamente dall’applicazione web.
L’art. 4, c. 2 D.P.C.M. 16.05.2018 prevede che l’effettuazione delle spese deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’art. 35, cc. 1, lett. a) e 3 D.Lgs. 241/1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis c.c..
(Autori: Clara Pollet, Simone Dimitri – Sistema Ratio)
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