Previsto un credito d’imposta del 50% per le sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie a sostegno dello sport effettuate nel primo trimestre 2023.
La legge di Bilancio 2023 ha prorogato il bonus per le sponsorizzazioni sportive, finalizzato ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, o i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.
Il credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati nel periodo 1.01.2023 – 31.03.2023.
Il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non può essere, comunque, superiore a 10.000 euro.
L’agevolazione in esame ha una platea molto ampia in termini di soggetti che ne possono usufruire, ma lo stesso non vale per quanto riguarda i soggetti che possono essere sponsorizzati, indicati in modo preciso dalla normativa: leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche; società sportive professionistiche operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile; società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile.
Le leghe, le società e le associazioni di cui sopra devono avere realizzato in Italia, nell’anno d’imposta precedente alla sponsorizzazione, ricavi per un importo compreso tra 150.000 euro e 15 milioni di euro.
Inoltre, sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie nei confronti di soggetti che aderiscono al regime forfettario previsto dalla L. 398/1991.
Ai fini del riconoscimento del contributo, il pagamento deve essere effettuato con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e bollettini postali. I pagamenti, dunque, non possono essere effettuati in contanti, né possono essere saldati tramite compensazione con fatture di fornitura.
Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto.
Il bonus non è automatico, ma ai fini della sua fruizione deve essere presentata la domanda secondo le modalità previste del Dipartimento per lo Sport.
Entro i 90 giorni dalla scadenza del termine per l’invio delle istanze, il Dipartimento per lo Sport, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione presentata, provvederà alla concessione del credito d’imposta e comunicherà l’esito positivo ai beneficiari con la pubblicazione online dell’elenco di coloro che potranno usufruire del credito.
In caso di insufficienza delle risorse disponibili (35 milioni di euro) rispetto alle richieste ammesse, verrà effettuata una ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti.
Autore: Silvia Filisina – Sistema Ratio Centro Studi Castelli