Con il mese di febbraio 2025 si registrano alcune novità per lavoratori cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro Metalmeccanica Piccola e Media Industria. In particolare, ai lavoratori aventi diritto spetta il riconoscimento di strumenti di welfare del valore di 200 euro, da mettere a disposizione dei lavoratori entro il mese di febbraio 2025.
L’art. 52 del Ccnl prevede che, a decorrere dall’anno 2022, le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti strumenti di welfare del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31.12.2022. Tale importo è stato successivamente attivato a decorrere dall’anno 2023 e dall’anno 2024 da utilizzare entro il 31.12 di ciascun anno di riferimento.
Le parti precisano che per gli anni 2022, 2023 e 2024 l’azienda doveva mettere effettivamente a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.
Attraverso dichiarazione comune inserita dal Verbale di accordo 17.01.2025, le parti firmatarie del Ccnl, preso atto della disdetta del Ccnl da parte delle OO.SS. avvenuta in data 17.06.2024, comunicano che, in applicazione dell’art. 90 del Ccnl, lo stesso contratto resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo Ccnl. Conseguentemente, anche per l’anno 2025 devono essere messi a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 200 euro, rispettando le condizioni disciplinate all’art. 52 del Ccnl.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Hanno diritto i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1.01 di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31.12 di ciascun anno:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1.01-31.12).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita e non indennizzata nell’anno di riferimento.
I valori del welfare non sono riproporzionabili per i lavoratori con contratto a tempo parziale e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Ai fini dell’applicazione dell’istituto, le aziende si confronteranno con la R.S.U. per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi.
Il welfare “contrattuale” si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, sia derivanti da accordi collettivi. I lavoratori avranno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno a Fondapi secondo regole e modalità previste dal medesimo, così come potranno destinare i suddetti valori all’Assistenza sanitaria integrativa, fermo restando che il costo complessivo a carico dell’azienda non può superare i 200 euro per anno.
Va, infine, ricordato che le parti hanno precisato che i valori riconosciuti a titolo di welfare sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, eccetera) presso la medesima azienda.
(Autore: Cristian Callegaro – Sistema Ratio)
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