156 interpelli, 5 circolari, 3 risoluzioni, 9 provvedimenti, una Guida e un numero imponente di Faq pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, decreti e leggi che hanno modificato la normativa sui bonus edilizi. Eppure, i dubbi restano…
I dati, aggiornati al 13.07.2022, sono peraltro incompleti, poiché nella specifica sezione tematica dell’Agenzia delle Entrate è stata omessa l’indicazione, ad esempio, della risposta 358/2022, di seguito commentata. Ebbene, a parte la dimenticanza, all’imponente apparato normativo e interpretativo devono aggiungersi anche i “contributi” del Ministero dello
Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’ENEA, oltre alle migliaia di pagine pubblicate che la stampa specializzata, da oltre 2 anni, riserva quotidianamente all’argomento. Tuttavia, nonostante la torrentizia produzione di documenti illustrativi, i bonus edilizi continuano a essere oggetto di criticità operative, non ultime quelle riguardanti il corretto utilizzo del credito d’imposta ove sia ceduto a terzi.
Ciò premesso, con la risposta all’interpello 1.07.2022, n. 358 è stato esaminato il caso di un contribuente che riferisce di avere titolo per beneficiare del credito d’imposta da Superbonus 110%, parzialmente utilizzato nel corso del 2022 mediante modello F24, tramite il codice tributo 6921. Si precisa, nell’istanza, che gli istituti bancari e/o assicurativi, contattati al fine di cedere il residuo credito ex art. 121 D.L. 34/2020, si sono rifiutati di acquisire crediti già utilizzati parzialmente in compensazione.
Si chiede, pertanto, come ricostituire l’originario credito spettante e, in particolare, se sia consentito ripristinare il valore originario del credito d’imposta riversando la quota compensata mediante il medesimo modello e lo stesso codice tributo (6921) utilizzato in sede di compensazione. In tal modo, ricostituito l’ammontare originario, sarebbe possibile concordare con un istituto bancario e/o assicurativo la cessione del credito.
Esaminata la fattispecie, l’Agenzia delle Entrate esprime parere negativo rispetto alla soluzione prospettata dal contribuente, muovendo dal presupposto che il ripristino dell’ammontare del credito già fruito tramite riversamento all’Erario non è contemplata dalle norme tempo per tempo succedutesi, essendo consentito il riversamento nella sola ipotesi in cui il credito risulti utilizzato in modo non corretto.
In altri termini, non è consentito un ripensamento delle scelte già operate per meri motivi di opportunità, oltretutto tenuto conto che la normativa di riferimento non sembra disporre alcun divieto alla cessione parziale del credito e, contestualmente, l’impedimento sembra dipendere da autonome scelte dei potenziali cessionari.
In conclusione, nel caso in esame non è applicabile la previsione dell’art. 121, c. 1-quater D.L. 34/2020 (introdotto dall’art. 28 D.L. 27.01.2022, n. 4), ai sensi del quale “I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni, di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui al comma 7[…]”. Dette disposizioni, infatti, si applicano esclusivamente alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate a partire dal 1.05.2022
Autore: Alessandro Pratesi – Sistema Ratio Centro Studi Castelli