L’INL (nota 13.07.2023, n. 5056) e l’Inps (messaggio 20.07.2023, n. 2729) hanno voluto ribadire alcuni orientamenti operativi per la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro, alla luce delle recenti ondate di caldo.
Con la nota 13.07.2023, n. 5056 l’Ispettore Nazionale del Lavoro (INL), stante l’ondata di caldo che sta caratterizzando questo periodo estivo, ha voluto fornire ulteriori indicazioni per la tutela dei lavoratori rispetto ai rischi legati ai danni da calore, utili sia in fase di vigilanza ispettiva sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione, da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori, in materia di temperature estreme.
Rispetto a questo tema, l’Ispettorato, che aveva già emanato diverse note in merito (n. 4639 del 02.07.2021, n. 3783 del 22.06.2022 e la n. 4753 del 26.07.2022), ha, in primis, fornito taluni riferimenti consultabili online, inerenti alla valutazione dei rischi da stress termico e all’individuazione delle misure di mitigazione (Portale Agenti fisici nella sezione “Microclima” ; Inail sezione “Stress termico” ; norme tecniche consultabili sulla banca dati UNI per il personale dell’INL; sito Worklimate ), rimandando anche alla “ Guida informativa per la gestione del rischio caldo” dell’Inail (patologie da calore e fattori di insorgenza) e alla pubblicazione dell’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro “Heat at work – Guidance for workplaces”, entrambe allegate alla nota INL stessa.
Quello che viene maggiormente sottolineato dall’Ispettorato, comunque, è l’aumento del rischio infortunistico per l’esposizione eccessiva allo stress termico, con particolare riferimento alle mansioni che comportano attività non occasionali all’aperto, nei settori più esposti (edilizia civile e stradale, comparto estrattivo, agricoli, marittimi e balneari, ecc.).
Alla valutazione del rischio e/o del suo aggravamento concorrono, inoltre, i seguenti aspetti: orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00); le mansioni, specie quelle che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI); l’ubicazione del luogo di lavoro; la dimensione aziendale; le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).
Considerando, dunque, che il rischio da calore rientra nell’ambito di valutazione dei rischi (art. 28 D.Lgs. 81/2008), per l’Ispettorato, durante lo svolgimento dell’attività ispettiva, dovrà essere posta attenzione alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione di tale rischio e delle relative misure di prevenzione e protezione: in caso di mancanza, sarà necessario che la ripresa dell’attività, in adempimento del verbale di prescrizione, sia condizionata all’adozione di tutte le misure atte a ridurre il rischio (nota n. 4753/2022).
Oltre a questo, l’INL ha voluto ricordare che, nel caso di temperature elevate (superiori a 35°) registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, le aziende possono richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”. Rispetto a questo – come anche descritto nella circolare Inps n. 139/2016 e nei messaggi nn. 1856/2017 e 2999/2022 – nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l’impresa dovrà solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o bollettini meteo; inoltre, indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda disponga la sospensione delle lavorazioni, in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause non siano imputabili al datore o ai lavoratori.
Ancora con riferimento a questa tematica, infine, anche l’ Inps, con il messaggio 20.07.2023, n. 2729, ha voluto ribadire la possibilità di utilizzo della CIGO per eventi meteo per le alte temperature, sottolineando il concetto di “percepito” e ribadendo come sia possibile ottenere l’integrazione anche con temperature inferiori a 35 gradi, ma che siano percepite come più elevate di quelle reali a causa, per esempio, di un elevato tasso di umidità.
L’Inps ricorda, infatti, l’importanza assoluta delle tipologie di lavorazioni svolte (in luoghi non proteggibili dal sole o che comportano utilizzo di materiali particolari che non sopportano il forte calore), poiché proprio dalla valutazione di tali caratteristiche può emergere la maggior rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale: ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi “de quo”, potranno soccorrere anche le documentazioni o le pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.
Medesima considerazione, inoltre, deve essere fatta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di CISOA.
Importante, infine, sottolineare come, a seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, il ricorso all’ammortizzatore sociale per “eventi meteo” sia ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26 e 40 D.Lgs. 148/2015), sempre e comunque tenendo conto sia della tipologia di attività lavorativa espletata sia delle modalità di svolgimento della stessa.
(Foto: archivio Qdpnews.it).
Autore: Mauro Taurino – Sistema Ratio Centro Studi Castelli