Comunicazione degli aiuti di Stato entro il 30 giugno 2022

Entro il 30.0.6.2022 devono presentare la Dichiarazione degli aiuti di stato coloro che hanno ricevuto una serie di aiuti concessi causa Covid-19 ma anche coloro che vogliono fruire della definizione agevolata.

Entro il 30.06.2022 i contribuenti che hanno fruito di alcuni aiuti di Stato dovranno inviare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel rispetto dei requisiti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Gli aiuti elencati nelle istruzioni alla compilazione del modello, solo per elencare i più diffusi, sono:

● credito locazioni 2021 ex art. 28 D.L. 34/2020;

● i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate a fronte dell’emergenza epidemiologica (Contributo

Decreto Rilancio – art. 25 D.L. 34/2020; Contributi Decreto Ristori; Contributo per il settore ristorazione del Decreto Natale; Contributi Decreto Sostegni, e Sostegni-bis);

● esonero dal versamento Irap;

● credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;

● esenzioni Imu per il settore turistico.

Tale dichiarazione va inviata telematicamente entro il prossimo 30.06.2022 anche avvalendosi di un intermediario e deve essere redatta sulla falsariga delle dichiarazioni presentate per la richiesta dei contributi a fondo perduto, procedendo quindi a barrare gli aiuti ricevuti, senza doverne indicare gli importi, ma soltanto se si superano o meno i limiti indicati.

La dichiarazione va inviata anche da coloro che si avvalgono della definizione agevolata di cui all’art. 5, cc. 1-9 D.L. 41/2021, che, si ricorda, prevede la possibilità di non versare le sanzioni in relazione ai controlli automatizzati, ma soltanto le imposte richieste, gli interessi e i contributi previdenziali.

Possono fruire di questa agevolazione soltanto i soggetti con partita Iva attiva alla data del 23.03.2021 che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020, rispetto al volume d’affari dell’anno 2019. Si controllano i righi VE50 delle dichiarazioni Iva 2021 sul 2020 e 2020 sul 2019. Per i soggetti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva si guardano l’ammontare dei ricavi/compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi 2021 sul 2020 e 2020 sul 2019.

La dichiarazione degli aiuti va presentata entro il 30.06.2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Questo significa che se precedente, il termine concesso per inviare la dichiarazione è 30.06.2022.

L’invio di questa dichiarazione consente di non compilare il prospetto degli aiuti di Stato di cui al rigo RS401 del Modello Redditi e al rigo IS201 del modello Irap.

È possibile inviare una dichiarazione correttiva (l’ultima inviata sostituisce le precedenti) e si considera tempestiva anche quella inviata entro il 30.06.2022 ma scartata e ritrasmessa entro i 5 giorni successivi dalla ricevuta dello scarto.

Autore: Paolo Meneghetti, Vittoria Meneghetti – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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