Entro il 30.0.6.2022 devono presentare la Dichiarazione degli aiuti di stato coloro che hanno ricevuto una serie di aiuti concessi causa Covid-19 ma anche coloro che vogliono fruire della definizione agevolata.
Entro il 30.06.2022 i contribuenti che hanno fruito di alcuni aiuti di Stato dovranno inviare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel rispetto dei requisiti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Gli aiuti elencati nelle istruzioni alla compilazione del modello, solo per elencare i più diffusi, sono:
● credito locazioni 2021 ex art. 28 D.L. 34/2020;
● i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate a fronte dell’emergenza epidemiologica (Contributo
Decreto Rilancio – art. 25 D.L. 34/2020; Contributi Decreto Ristori; Contributo per il settore ristorazione del Decreto Natale; Contributi Decreto Sostegni, e Sostegni-bis);
● esonero dal versamento Irap;
● credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
● esenzioni Imu per il settore turistico.
Tale dichiarazione va inviata telematicamente entro il prossimo 30.06.2022 anche avvalendosi di un intermediario e deve essere redatta sulla falsariga delle dichiarazioni presentate per la richiesta dei contributi a fondo perduto, procedendo quindi a barrare gli aiuti ricevuti, senza doverne indicare gli importi, ma soltanto se si superano o meno i limiti indicati.
La dichiarazione va inviata anche da coloro che si avvalgono della definizione agevolata di cui all’art. 5, cc. 1-9 D.L. 41/2021, che, si ricorda, prevede la possibilità di non versare le sanzioni in relazione ai controlli automatizzati, ma soltanto le imposte richieste, gli interessi e i contributi previdenziali.
Possono fruire di questa agevolazione soltanto i soggetti con partita Iva attiva alla data del 23.03.2021 che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020, rispetto al volume d’affari dell’anno 2019. Si controllano i righi VE50 delle dichiarazioni Iva 2021 sul 2020 e 2020 sul 2019. Per i soggetti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva si guardano l’ammontare dei ricavi/compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi 2021 sul 2020 e 2020 sul 2019.
La dichiarazione degli aiuti va presentata entro il 30.06.2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Questo significa che se precedente, il termine concesso per inviare la dichiarazione è 30.06.2022.
L’invio di questa dichiarazione consente di non compilare il prospetto degli aiuti di Stato di cui al rigo RS401 del Modello Redditi e al rigo IS201 del modello Irap.
È possibile inviare una dichiarazione correttiva (l’ultima inviata sostituisce le precedenti) e si considera tempestiva anche quella inviata entro il 30.06.2022 ma scartata e ritrasmessa entro i 5 giorni successivi dalla ricevuta dello scarto.
Autore: Paolo Meneghetti, Vittoria Meneghetti – Sistema Ratio Centro Studi Castelli