Concessione abusiva del credito al consumo

A fronte di una richiesta di finanziamento la banca è tenuta ad effettuare una valutazione del merito creditizio del richiedente.

La giurisprudenza, traendo spunto dalla fattispecie di rilevanza penale del ricorso abusivo al credito da parte dell’imprenditore in stato di dissesto o insolvenza, ha elaborato una responsabilità di carattere civilistico che colpisce anche il soggetto che ha concesso abusivamente ed incautamente il credito. La responsabilità dell’istituto di credito scaturisce dunque dall’inosservanza degli specifici obblighi gravanti su quest’ultimo.

Allo stato sussistono forti perplessità in merito all’ammissibilità di un’azione risarcitoria esercitata da un consumatore, essendo escluso un impatto sull’economia paragonabile a quello cagionato nel caso dell’imprenditore abusivamente finanziato.

Tuttavia, vi sono numerosi elementi che sembrano propendere per una timida apertura in tal senso. Apertura che si estrinseca con l’inserimento di pesanti sanzioni a danno dei finanziatori irresponsabili nell’ambito delle procedure per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento del consumatore.

La novella dell’art. 12-bis L. 3/2012 ha infatti previsto norme sanzionatorie per quegli intermediari che concedono credito senza aver previamente verificato o, comunque, senza aver adeguatamente tenuto conto degli esiti della verifica del merito creditizio nei confronti dei consumatori. In particolare, viene precluso al creditore che versa in colpa, anche per non aver adeguatamente valutato il merito creditizio del cliente, di formulare opposizione all’omologazione del piano.

Nella fase di erogazione del credito, il finanziatore – che ha il potere decisionale di concedere o negare il finanziamento – deve compiere un’analisi del merito creditizio dei richiedenti e formulare una prognosi favorevole circa le effettive capacità di rimborso del prestito. L’attività di indagine deve essere svolta nel rispetto dei limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità richiesto.

La preventiva valutazione del merito creditizio, come espressamente disciplinata altresì dalle norme del TUB (artt. 124-bis e 120-undecies), deve essere condotta con la dovuta diligenza professionale (art. 1176, c. 2, c.c.) ed ispirata alla clausola generale della “buona fede precontrattuale” (art. 1337 c.c.). Prima della conclusione del contratto dicredito, l’istituto deve svolgere effettuare valutazione analitica ed approfondita del merito di credito del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettiva, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di credito.

La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni relative alla situazione economica e finanziaria del consumatore, informazioni che devono essere sufficienti, proporzionate e opportunamente verificate.

Ai fini della valutazione del merito di credito del consumatore, i finanziatori devo tener conto, tra l’altro, della capacità reddituale, dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, considerando anche potenziali futuri scenari negativi, nonché degli ulteriori impegni di pagamento già assunti dal consumatore.

(Autore: Gianluigi Fino, Pasquale Di Marino – Sistema Ratio Centro Studi Castelli).
(Foto: archivio Qdpnews.it).
#Qdpnews.it

Total
0
Shares
Articoli correlati