- Una nota Inps ha comunicato che sono entrate a regime le novità in materia di congedo parentale, maternità e paternità previste dal D. Lgs. 30.06,2022, n. 105.
- Da sabato 13.08.2022 è possibile presentare domanda al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la domanda telematica all’Inps una volta che sarà aggiornata la procedura.
- Viene introdotto il congedo di paternità obbligatorio, che sostituisce il congedo obbligatorio del padre ed il congedo facoltativo del padre, introdotti in via sperimentale dalla L. 92/2012 e stabilizzati dall’abrogato art. 1, c. 134, L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022); la misura consente al padre lavoratore di fruire di un periodo di congedo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa) in maniera autonoma rispetto alla madre. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi, sempre mantenendo il 100% della retribuzione.
- Alle lavoratrici autonome è riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico dell’Asl.
Autore: Sistema Ratio Centro Studi Castelli