L’Inps ha messo a disposizione degli utenti le nuove Faq sul congedo parentale aggiornate al 2024, per dare risposte alle difficoltà spesso riscontate dai lavoratori genitori, alla luce delle novità normative.
Come noto, la normativa dei congedi parentali ha subito diverse modifiche negli ultimi anni: oltre alle novità previste dal D.Lgs. 105/2022, la legge di Bilancio 2023 ha, in prima istanza, innalzato (dal 30%) all’80% l’indennità di congedo parentale per un mese dei 9 previsti, da fruire entro il 6° anno; successivamente, la legge di Bilancio 2024 ha innalzato l’importo dell’indennità per un ulteriore mese. Tali innovazioni sono state commentate ed esplicate dall’Inps, attraverso numerose circolari e messaggi:
– circolare 16.05.2023, n. 45 in merito alle novità della legge di Bilancio 2023;
– circolare 18.04.2024, n. 57 in merito alla maggiorazione del secondo mese (legge di Bilancio 2024);
– messaggio 10.07.2024, n. 2583 in merito ad alcuni aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di congedo.
Oltre a quanto sopra, viste le tantissime richieste di chiarimento, l’Inps ha pubblicato una serie di Faq, aggiornate al 2024 che si aggiungono a quelle già aggiornate al dicembre 2023. Dalle Faq emergono importanti aspetti:
– beneficiari: l’aumento dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti: se, dunque, uno dei genitori non è dipendente, spetterà solo al genitore dipendente;
– condizioni: l’aumento è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e che il congedo di maternità o paternità (alternativo o obbligatorio) termini dopo il 31.12.2023. Ciò che conta, dunque, è che anche uno solo dei due genitori fruisca di parte del congedo di maternità o di paternità nel 2024, affinché entrambi possano fruire dell’aumento dell’indennità di congedo parentale. Resta comunque inteso che se il figlio è nato a partire dal 1.01.2024, il diritto alla maggiorazione per 2 mesi spetta a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità successivamente al 31.12.2023;
– periodi non trasferibili: se un genitore non fruisce del congedo parentale, i suoi mesi non trasferibili (3 per ciascun genitore) non possono essere fruiti dall’altro;
– durata: il periodo di congedo parentale è esattamente pari ad un mese o ad un multiplo dello stesso. Se i periodi sono di durata inferiore al mese, si sommano le giornate di assenza di ciascun periodo fino a raggiungere il numero di 30, considerando le stesse pari a 1 mese; se, invece, i periodi sono di durata superiore ad 1 mese (ma non multipli dello stesso), si computa il mese o il numero di mesi inclusi nei periodi medesimi secondo il calendario comune, lasciando come resto il numero dei giorni che non raggiungono il mese intero.
Per quanto riguarda l’indennità: la novella normativa non aggiunge 1 mese di congedo parentale, ma ne incrementa l’indennità. Più precisamente, in maniera alternativa tra i genitori, si ha:
– 1 mese indennizzato (dei 3 non trasferibili) all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita/dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
– un ulteriore mese (dei tre non trasferibili) indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo 2024), entro i 6 anni di vita/dall’ingresso in famiglia;
– 7 mesi al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
– i restanti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’art. 34, c. 3 D.Lgs. 151/2001.
L’Inps, infine, propone una serie di casistiche pratiche, riprendendo anche quanto già contenuto nella circolare n. 57/2024.
Autore: Mauro Taurino – Sistema Ratio Centro Studi Castelli
Foto: archivio Qdpnews.it
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