Contratto a tempo determinato, le regole da osservare

Una formula tra le più utilizzate, ma con tutta una serie di paletti. La L. 106/2021 introduce interessanti novità che ampliano le potenzialità della contrattazione nazionale, territoriale e aziendale.

Il lavoro a tempo determinato è disciplinato dal Capo III del D. Lgs. 81/2015, che è stato modificato dal D.L. 87/2018 convertito dalla L .96/2018 e, da ultimo, dal D.L. 73/2021 convertito dalla L. 106/2021. La durata massima del contratto a tempo determinato è pari a 24 mesi, fatte salve diverse disposizioni dei CCNL che possono aumentarla. Un ulteriore contratto della durata massima di 12 mesi può essere stipulato presso l’Ispettorato del Lavoro.

Nell’ambito della durata massima, il contratto può essere stipulato senza causale fino a 12 mesi; superati i 12 mesi, è necessario inserire una delle seguenti motivazioni:

  1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività: deve trattarsi di un’attività straordinaria, cioè attività che non rientrano nella gestione “normale” dell’azienda (per esempio la conversione temporanea della produzione durante la pandemia Covid);
  2. esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto per esempio ferie, malattia, infortunio, maternità;
  3. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria: in questo caso, deve trattarsi di un incremento di lavoro legato all’attività ordinaria, a cui non è possibile far fronte con le maestranze in forza, e che non poteva essere programmato (per esempio durante la pandemia Covid le aziende produttrici di mascherine hanno dovuto far fronte ad un inatteso aumento degli ordini);
  4. specifiche esigenze previste dai CCNL, ma solo fino al 30.09.2022 (da intendere quale ultima data utile per poter stipulare il contratto): quest’ultima previsione è stata introdotta dal D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021, che di fatto attribuisce ai CCNL un’ampia operatività: i CCNL potranno prevedere esigenze specifiche e puntuali da apporre ai contratti di durata superiore a 12 mesi. Tale possibilità è assegnata ai contratti collettivi di qualsiasi livello, quindi nazionali ma anche territoriali o aziendali.

Queste disposizioni devono essere lette considerato l’art. 93, D.L. 34/2020, come modificato dal D.L. 41/2021 convertito dalla L . 69/2021, che prevede la possibilità di rinnovare o prorogare un contratto a termine per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, nel limite di 24 mesi complessivi, anche in assenza delle condizioni sopra indicate, fino al 31.12.2021 (da intendere quale data di sottoscrizione del rinnovo o della proroga del contratto e non quale data ultima di termine).

Ai fini del conteggio della durata massima, occorre considerare tutti i rapporti a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria, anche in somministrazione.
Il contratto a termine può essere prorogato per massimo 4 volte nell’ambito della durata massima stabilita, mentre può essere rinnovato, cioè il lavoratore riassunto, per un numero di volte illimitato, solo trascorsi 10 giorni (se contratto in scadenza di durata fino a 6 mesi) o 20 giorni (se contratto in scadenza di durata superiore a 6 mesi) dal termine del contratto. Nel caso di rinnovo è sempre necessario indicare una causale, anche se il contratto ha durata complessiva inferiore a 12 mesi.

Il ruolo dei CCNL, che possono derogare a durata massima, numero di proroghe, intervallo per i rinnovi, ma anche diritto di precedenza e limiti complessivi, diventa sempre più importante, considerata l’opportunità di introdurre nuove causali in questo momento storico delicato, valutate le peculiarità dei diversi settori di attività.

Autore: Carlotta Mariani – Pierluigi Mariani – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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