Contributo a fondo perduto per i locatori

La legge di Bilancio 2021 prevede un rimborso del 50% per i titolari di immobili ad uso abitativo che concedono una riduzione del canone.

L’art. 1, cc. 381-384 della legge di Bilancio 2021, ha lo scopo di agevolare sia gli inquilini, sia i proprietari degli immobili che concedono una riduzione del canone, inquadrandosi nella normativa d’emergenza che sempre più spesso sta afrontando il tema degli affitti. In particolare, la norma prevede un rimborso del 50% per i locatori di immobili ad uso abitativo che concedono una riduzione del canone.

La concessione del contributo a fondo perduto per il 2021 è soggetta alle seguenti limitazioni:
– è necessario che l’immobile costituisca l’abitazione principale del locatario,
– il Comune dove è situato l’immobile deve rientrare tra quelli ad alta densità abitativa.

Importanti scremature, quindi: per l’individuazione degli immobili occorrerà fare riferimento alla categoria catastale (rientrano tutti gli “A” ad eccezione degli uffici accatastati come A/10), mentre per i Comuni c.d. ad “alta tensione abitativa” si dovrebbe rimandare alla delibera CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) 13.11.2003, n. 87.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura del 50% dello sconto concesso al locatario entro il limite massimo annuo di 1.200 Euro per ciascun locatore (in altre parole sono agevolabili sconti fino a 2.400 Euro che possono essere concessi anche solo per alcuni mesi dell’anno). La L. 178/2020, al comma 381, fa poi riferimento generico al locatore, ma l’Agenzia delle Entrate, in occasione del IV Forum nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili, ha chiarito che “l’ampia formulazione della disposizione, che fa riferimento al locatore, quale beneficiario del contributo a fondo perduto, senza ulteriori precisazioni, consenta di ricomprendere tra i destinatari del contributo tutti i contribuenti soggetti passivi Irpef e Ires che locano un immobile posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento”.

Ai fini del riconoscimento del contributo in oggetto, il locatore è tenuto a comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

Per le modalità di attuazione si rinvia all’emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, cioè entro il 2.03.2021. Le risorse sono limitate: non essendo previsto un click day, è probabile venga rimodulata l’entità del rimborso sulla base delle domande presentate.

Autore: Stefania Vercellotti – Sistema Ratio Centro Studi Castelli Srl

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