Contributo superbonus per le spese sostenute nel 2024

300 emendamenti al superbonus

Entro il 31.10.2024 è possibile presentare telematicamente la richiesta di contributo per le spese del superbonus sostenute nel 2024 se il SAL 2023 è almeno il 60% e il reddito annuo non è superiore a 15.000 euro.

Alle persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione sostengono spese, nel periodo 1.01.2024-31.10.2024, per gli interventi di efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 119, c. 8-bis, primo periodo D.L. 19.05.2020, n. 34, è erogato un contributo alle seguenti condizioni:

– l’intervento ha raggiunto, entro la data del 31.12.2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%, asseverato ai sensi dell’art. 119, c. 13 D.L. 34/2020 e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’art. 121, c. 1, lett. a) e b) D.L. 34/2020;

– il richiedente ha avuto nell’anno 2023 un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell’art. 119, c. 8-bis.1 D.L. 34/2020, non superiore a 15.000 euro.

Il contributo, previsto dall’art. 1, c. 2 D.L. 29.12.2023 n. 212, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.02.2024, n. 17, è un contributo a fondo perduto che non produce effetti fiscali per il beneficiario. Criteri e modalità per l’erogazione sono stabiliti dal D.M. Economia 6.08.2024 pubblicato il 3.09.2024.

Ai fini dell’erogazione del contributo, le persone fisiche beneficiarie trasmettono (eventualmente tramite intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale di cui all’art. 3, c. 3 D.P.R. 22.07.1998, n. 322) entro il 31.10.2024, in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti. Ciascun richiedente può presentare soltanto una richiesta di contributo in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare. Le modalità di compilazione dell’istanza saranno definite con apposito provvedimento dell’agenzia delle entrate.

Nell’istanza il richiedente indica l’importo del contributo richiesto che non può essere superiore al 30% delle spese ammesse al contributo. L’Agenzia delle Entrate eroga i contributi sulla base delle disponibilità delle risorse che ammontano a 16.441.000 euro.

Se le risorse stanziate sono sufficienti per l’erogazione integrale di tutti i contributi richiesti, l’Agenzia delle Entrate determina l’ammontare del contributo in misura pari al 100% dell’importo richiesto. Qualora le risorse stanziate non siano sufficienti ad assicurare l’erogazione integrale di tutti i contributi richiesti, le medesime sono destinate prioritariamente all’erogazione di contributi, a favore dei richiedenti che adibiscono ad abitazione principale l’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomìni, l’unità immobiliare facente parte del condominio e sono titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulla medesima unità immobiliare. Eventuali risorse che residuano andranno a favore dei soggetti che non posseggono le condizioni precedenti.

L’Agenzia delle Entrate determina l’ammontare del contributo da erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse e l’ammontare dei contributi richiesti. Le percentuali di erogazione sono comunicate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 30.11.2024. Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza e a lui intestato o cointestato.

Autore: Clara Pollet – Simone Dimitri – Sistema Ratio Centro Studi Castelli
Foto: archivio Qdpnews.it
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