Credito al consumo ed estinzione anticipata del prestito

E’ nulla la clausola contrattuale che esclude il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento.

La Corte di Cassazione, Sezione II, con l’ordinanza 6.09.2023, n. 25977, ha stabilito che è nulla la clausola che esclude il rimborso perché determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

L’art. 8 direttiva 87/102/CEE, che contiene norme di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo, prevede che “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.

La direttiva 90/88/CEE ha modificato la direttiva 87/102/CEE in relazione al metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale, “al fine di promuovere l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno e garantire ai consumatori un elevato grado di tutela”. In particolare, l’art. 1 ha introdotto il concetto di “costo totale del credito al consumatore”, nel quale sono ricompresi tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento. L’art. 18 L. 142/1992 ha recepito le direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE.

La norma definisce il credito al consumo come la concessione nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Infine, l’art. 125 del TUB, nel testo vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, prevede che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.

Rileva il Collegio nella sentenza in commento che una clausola contrattuale che esclude il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. L’art. 33, c. 1 del Codice del consumo pone un’enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore. L’intervento equilibratore del giudice, previsto anche d’ufficio, deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore.

Foto: archivio Qdpnews.it
Autore: Gianluigi Fino – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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