Il D.L. 42/2026 introduce un credito d’imposta del 20% sui carburanti, con uno stanziamento di 30 milioni per marzo, per sostenere le imprese agricole colpite dal caro energia.
Con l’entrata in vigore del D.L. 42/2026, il legislatore interviene nuovamente a sostegno del comparto primario introducendo un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburanti impiegati nelle attività agricole. La misura si inserisce nel solco degli interventi emergenziali volti a mitigare l’impatto dell’aumento dei costi energetici sulle imprese, con particolare riferimento a quelle maggiormente esposte alle dinamiche dei prezzi dei combustibili. Il decreto comprende infatti specifiche disposizioni a favore delle imprese agricole che hanno subito un aumento eccezionale del costo dei carburanti, prevedendo uno stanziamento complessivo pari a 30 milioni di euro destinato a finanziare il credito d’imposta riferito alle spese sostenute per il mese di marzo.
Sotto il profilo soggettivo, il beneficio è riconosciuto alle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., indipendentemente dalla forma giuridica adottata, incluse le società agricole e le cooperative operanti nel settore.
Rileva, quindi, l’effettivo esercizio dell’attività agricola, con conseguente esclusione dei soggetti che svolgono attività meramente commerciali o industriali non connesse.
Dal punto di vista oggettivo, il credito d’imposta è parametrato alle spese documentate per l’acquisto di carburanti destinati all’alimentazione di macchine agricole, trattori e altri mezzi strumentali impiegati nelle lavorazioni dei campi, nelle attività di allevamento e nelle operazioni connesse. È richiesto che i costi siano comprovati da fatture elettroniche e che il pagamento avvenga con modalità tracciabili, in linea con i principi generali in materia di agevolazioni fiscali.
In linea con precedenti interventi analoghi, è previsto che il credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, senza applicazione dei limiti ordinari di cui all’art. 34 L. 388/2000. Ciò consente alle imprese di beneficiare immediatamente dell’agevolazione in termini di riduzione del carico fiscale e contributivo.
Sotto il profilo contabile, il credito deve essere rilevato secondo i principi contabili nazionali, con imputazione tra i contributi in conto esercizio, incidendo quindi positivamente sul risultato economico dell’impresa. Occorre tuttavia prestare attenzione al coordinamento con eventuali altre misure agevolative, al fine di evitare fenomeni di cumulo non consentiti o duplicazioni di benefici sulle medesime spese.
Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il credito d’imposta, infatti, si inserisce nel quadro temporaneo di crisi o nei regimi de minimis, imponendo alle imprese una verifica puntuale dei massimali applicabili e dell’eventuale incidenza su altri aiuti già fruiti.
Dal punto di vista strategico, la misura rappresenta un sostegno concreto alla liquidità delle imprese agricole, particolarmente rilevante in una fase caratterizzata da elevata volatilità dei prezzi energetici. Tuttavia, trattandosi di un intervento di natura temporanea e limitato anche sotto il profilo delle risorse stanziate, resta aperto il tema della sostenibilità strutturale dei costi di produzione nel settore primario, che richiede interventi di più ampio respiro, anche in termini di transizione energetica e innovazione tecnologica.
(Autore: Paolo Lacchini – Sistema Ratio)
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