Dal 1.07 al via l’assegno temporaneo per i figli minorenni

Già possibile la presentazione telematica della domanda.

Dallo scorso 1.07.2021 è possibile presentare telematicamente la domanda per ottenere l’assegno mensile per figli minori di cui al D.L. 8.06.2021, n. 79. Le disposizioni attuative sono giunte con il messaggio Inps 22.06.2021, n. 2371.

Trattasi di un importo che va da un minimo di 30 euro mensili, fino a 217,80 euro (con maggiorazione di 50 euro in caso di disabilità) per ciascun figlio minorenne e che viene accreditato sul conto corrente indicato nella domanda del genitore richiedente.

Le condizioni per fruirne sono:

  • essere in possesso di un ISEE in corso di validità di massimo 50.000 euro;
  • essere cittadino italiano o UE o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente alla UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del 18° anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.


La domanda può essere presentata fino al 31.12.2021 attraverso:

  • il sito dell’Inps inserendo le proprie credenziali (PIN, o SPID o CIE 3.0 o CNS);
  • Contact center integrato (numero verde 803164 o 06164164);
  • gli istituti di patronato.

Le domande presentate entro il 30.09.2021 implicheranno la corresponsione delle mensilità arretrate di luglio-agosto-settembre, invece la domanda presentata dopo tale data comporterà la fruizione dell’assegno a partire dalla mensilità in cui viene presentata, quindi per esempio se presentata in ottobre l’assegno verrà corrisposto per ottobre e i mesi a seguire, senza alcun recupero dei mesi pregressi.

Sono compatibili con questo assegno:

  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori (art. 65 L. 448/1998);
  • l’assegno di natalità;
  • il premio alla nascita;
  • il fondo di sostegno alla natalità;
  • le detrazioni fiscali di cui all’art 12 del Tuir (950 euro per ciascun figlio o 1.220 se inferiore a 3 anni e le maggiorazioni per più di 4 figli);
  • il reddito di cittadinanza (fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità).

Il limite complessivo di spesa per l’anno 2021 è di 1,58 miliardi di euro.
L’assegno non concorre alla formazione del reddito.

Autore: Vittoria Meneghetti – Paolo Meneghetti – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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