Decontribuzione per le lavoratrici madri 2025, più estesa ma parziale

La misura agevolativa, nota ai più come bonus mamme, presenta diverse similitudini, ma anche sostanziali differenze, rispetto al beneficio di cui alla legge di Bilancio 2024 (art. 1, cc. 180 e 181 L. 213/2023). Per lo stretto collegamento tra le agevolazioni, è bene riassumere, nell’analisi che segue, sia la decontribuzione per le lavoratrici madri prevista dalla legge di Bilancio 2024 sia quella disposta dalla legge di Bilancio 2025, evidenziando le rispettive differenze.

Decontribuzione lavoratrici madri della legge di Bilancio 2024 – La legge di Bilancio 2024 riconosce, per i periodi di paga dal 1.01.2024 al 31.12.2026, un esonero totale (del 100%) della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Possono accedere all’agevolazione, su richiesta, le madri di 3 o più figli di cui il più piccolo con età inferiore a 18 anni (17 anni e 364 giorni), dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, imprenditori e non, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo. Sono invece escluse le lavoratrici domestiche.

L’esonero contributivo si applica ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, instaurati o instaurandi e non è incentivo all’assunzione. Per la sola annualità del 2024, in via sperimentale, l’esonero contributivo è stato esteso alle lavoratrici madri di 2 figli e spettava fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo (9 anni e 364 giorni).

L’agevolazione abbatte totalmente la contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile (pari a 250 euro per ogni mese di fruizione e 8,06 euro per ogni giorno di fruizione. Tali soglie sono valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time in base a quanto chiarito dall’Inps con la circolare 31.01.2024, n. 27). In tutti i casi, la pensione non è soggetta a riduzioni.

Decontribuzione lavoratrici madri della legge di Bilancio 2025 – La Manovra finanziaria conferma la decontribuzione per le lavoratrici madri, trasformandola da misura transitoria a misura a regime, ampliando la platea dei beneficiari, ma riducendo la misura dell’esonero che, da totale, passa a parziale. L’art. 1, c. 219 riconosce, a decorrere dall’anno 2025 e nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un esonero contributivo parziale della quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice. Possono accedere all’agevolazione le lavoratrici:

– dipendenti (anche se non assunte a tempo indeterminato), ad esclusione delle lavoratrici domestiche;

– autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione. Sono escluse le lavoratrici che hanno optato per il regime forfetario.

L’esonero è concesso, dal 2025, alle lavoratrici madri di 2 o più figli fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dal 2027, per le madri di 3 o più figli, fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero della legge di Bilancio 2025 non si applica alle lavoratrici (madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo) già beneficiarie dell’esonero contributivo totale ai sensi dell’art. 1, c. 180 della legge di Bilancio 2024.

La nuova decontribuzione per lavoratrici madri è subordinata anche a un requisito reddituale: la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non deve essere superiore a 40.000 euro su base annua, fatto salvo quanto disposto per le lavoratrici autonome iscritte all’Ago e alla Gestione Separata Inps: per queste ultime l’esonero contributivo parziale deve essere parametrato al minimale di reddito imponibile di cui all’art. 1, c. 3 L. 2.08.1990, n. 233 e l’agevolazione è concessa come aiuto de minimis.

Le disposizioni non sono immediatamente operative. La loro applicazione è infatti subordinata all’adozione, entro il mese di gennaio 2025 (30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2025), di un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze che determinerà la misura dell’esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso, le procedure per il rispetto del limite di spesa e, in generale, tutte le altre modalità attuative.

Confermata la neutralità dell’esonero ai fini pensionistici.

(Autore: Gianluca Pillera – Sistema Ratio)
(Foto: archivio Qdpnews.it)
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