Decreto Lavoro e numeri lavoro “nero”

Il Consiglio dei Ministri, nel giorno della Festa dei Lavoratori, ha approvato il D.L. 48/2023, con misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

Secondo consolidata tradizione, il Governo ha deciso di intervenire sull’ordinamento del mercato del lavoro. In un settore dove la stabilità e la certezza delle regole sono una necessità vitale, si giocano spesso battaglie ideologiche e ogni nuovo esecutivo non rinuncia a piantare le proprie “bandierine ”. Dal 5.05.2023 è in vigore il D.L. 48/2023 cosiddetto “Decreto Lavoro” (pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4.05.2023).

Parte delle norme entreranno immediatamente a regime, altre troveranno applicazione a partire dal 2024. Spicca tra le misure adottate, soprattutto per le polemiche sollevate, l’introduzione dell’assegno per l’inclusione che spetterà, dal 1.01.2024, ai nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile o minorenne o ultrasessantenne o invalido civile, e che andrà a sostituire il reddito di cittadinanza.

Sul fronte della lotta alla disoccupazione sono previsti nuovi incentivi per le assunzioni e la revisione delle regole di trasparenza dei contratti di lavoro. Il Governo interviene, come tutti gli esecutivi che lo hanno preceduto, sui contratti a termine introducendo nuove causali per la stipula degli stessi. Il decreto inoltre si occupa, in un momento di forte inflazione, anche del potere d’acquisto dei salari, aumentando la soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023 e, soprattutto, riducendo ulteriormente il cuneo fiscale almeno fino alla fine dell’anno.

Il contratto di lavoro a tempo determinato è, probabilmente, l’istituto più riformato dell’intero ordinamento lavoristico. Il nuovo Decreto Lavoro non fa eccezione; vengono, infatti, sostituite le cause legittimanti, il ricorso alla suddetta tipologia di rapporto di lavoro. L’art. 19 D.Lgs. 15.06.2015, n. 81 viene così modificato: “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30.04.2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis) in sostituzione di altri lavoratori ”.

Pertanto, i contratti potranno avere una durata superiore ai 12 mesi per specifiche esigenze previste dai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria, oppure, entro il 30.04.2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. Infine, ma non è una novità, per la sostituzione di altri lavoratori momentaneamente assenti.

Qualche giorno prima l’INL ha reso pubblici i risultati di una operazione di lotta al sommerso che ha interessato i pubblici esercizi. I numeri, per quanto non siano un campione rappresentativo, sono allarmanti. I controlli hanno interessato 445 aziende, delle quali il 76% è risultato irregolare, con picchi del 95% al Sud e del 78% al Nord-Ovest.

Sono stati notificati 253 provvedimenti di sospensione, di cui 180 per lavoro nero e 73 per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. Dei 2364 rapporti di lavoro verificati, 809 sono risultati irregolari e 458 lavoratori, tra i quali 16 minori, in nero.

Come sarebbe bello se bastasse un Decreto per eliminare l’illegalità dal mercato del lavoro.

Autore: Maurizio Fazio – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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