Diritti contribuenti limitati a causa dell’intelligenza artificiale

Nell’informativa pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 19.05.2023 si evidenziano tutte le limitazioni ai diritti degli interessati durante il trattamento automatizzato dei loro dati ai sensi e per gli effetti della L. 160/2019.

Lo si evince, espressamente, leggendo l’informativa sul trattamento dei dati personali dei contribuenti, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 19.05.2023. In tale documento sono infatti evidenziate tutte le limitazioni ai diritti degli interessati che scattano durante il trattamento automatizzato dei loro dati, ai sensi e per gli effetti della L. 160/2019 e del successivo decreto ministeriale attuativo del 28.06.2022.

Sulla base di tale assetto normativo quando il Fisco utilizza l’ intelligenza artificiale in chiave antievasione, il contribuente potrà esercitare il diritto di accesso ai propri dati e alle informazioni che lo riguardano e potrà chiedere conferma se sia o meno in corso un trattamento nei suoi confronti, solamente al termine delle attività di verifica e analisi del rischio.

Altri diritti previsti espressamente dal Regolamento UE 2016/679 non potranno invece essere esercitati, nemmeno nei casi specifici previsti dalla disposizione citata. Si tratta del diritto alla cancellazione dei suoi dati, del diritto alla limitazione del trattamento nei suoi confronti ed infine, del diritto di opporsi al trattamento dei propri dati. Potrà invece esercitare, ma sempre al termine delle operazioni effettuate dal Fisco, il diritto alla rettifica dei suoi dati che risultano errati, in conformità alla disciplina che regola la raccolta di ciascun dato.

Le limitazioni dei diritti dei contribuenti sono il frutto della disposizione contenuta nell’art. 1, c. 681 L. 160/2019, sulla base della quale, tenuto conto dei rilevanti obiettivi di interesse pubblico di prevenzione e contrasto all’evasione, è consentito limitare espressamente i diritti e le tutele dei contribuenti. Più in dettaglio le limitazioni di cui sopra sono previste nell’art. 4 D.M. 28.06.2022, attuativo della L. 160/2019.

Per effetto dell’apparato normativo sopra descritto l’Amministrazione Finanziaria avrà campo libero nell’esercizio delle nuove attività di analisi e selezione automatizzata del rischio di evasione.

Il rischio che si corre, per effetto di tali limitazioni, è che l’impossibilità per il contribuente di intervenire per correggere dati errati o incompleti, può portare a risultati fuorvianti. False rappresentazioni di capacità contributiva, per usare il linguaggio più volte utilizzato in questo ambito dal Garante della privacy.

Per com’è adesso strutturato tale diritto, infatti, il contribuente verrà a conoscenza dei dati utilizzati dal Fisco soltanto quando l’attività amministrativa si sarà conclusa e avrà dato vita ad un provvedimento di natura accertativa vera e propria. Sarebbe invece molto più utile, anche per la stessa Amministrazione Finanziaria, se il contribuente potesse intervenire fin da subito, segnalando le anomalie o le inesattezze che caratterizzano i suoi dati utilizzati nei trattamenti. Una volta che il provvedimento a suo carico è stato emesso, accorgersi che è basato, in tutto o in parte, su dati errati o incompleti, potrebbe essere troppo tardi.

Nella pratica sappiamo bene che una volta raggiunto da un provvedimento impositivo, il contribuente parte già in svantaggio perché nei suoi confronti sono già iniziati a decorrere i termini di legge. A quel punto infatti fermare la macchina amministrativa, senza ricorrere al giudice tributario, è sempre estremamente difficile.

Autore: Andrea Bongi – Sistema Ratio Centro Studi Castelli

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