Il 30.09.2021, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha licenziato 2 provvedimenti con riferimento ai diritti normati dalla L. 12.03.1999, n. 68.
La L. 68/1999, come noto, pone al centro della propria azione la valutazione della persona e della capacità lavorativa per il successivo inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso forme di sostegno, superando il modello del collocamento obbligatorio con quello “mirato”. Sono stati però mantenuti in capo al datore di lavoro obblighi e adempimenti. Proprio su questi obblighi e adempimenti il Ministero del Lavoro interviene con 2 Decreti che operano una revisione degli artt. 5 e 15 , L. 68/1999; in particolare, viene aumentata l’entità del contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta e vengono aggiornate le sanzioni.
Il contributo esonerativo dovuto dai datori di lavoro per essere esonerati parzialmente dall’obbligo di assunzione di disabili se l’attività è faticosa, pericolosa, con particolari modalità di svolgimento, passa a € 39,21 rispetto agli attuali € 30,64 per ciascun disabile non assunto e per ciascun giorno lavorativo. Il contributo va versato al Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili e la data di decorrenza del nuovo importo è fissata al 1.01.2022.
L’incremento del contributo esonerativo determina, evidentemente, anche l’aumento della sanzione per la violazione dell’obbligo di assunzione dei disabili. La norma infatti prevede che decorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere disabili, per ogni giorno in cui l’obbligo risulta scoperto, per cause a lui imputabili, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione pari a 5 volte il contributo esonerativo. Per cui dal 1.01.2022 la sanzione salirà a € 196,05 dagli attuali € 153,20 al giorno per ogni disabile non assunto.
L’art. 9, c. 6 L. 68/1999 statuisce che il datore di lavoro, pubblico o privato, ha l’obbligo di trasmettere ogni anno il prospetto informativo che evidenzia il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i disabili. Ad oggi, l’omesso invio del prospetto è punito con l’irrogazione di una sanzione pari ad € 635,11 più € 30,76 per ogni giorno di ritardo.
Con il D.M. 30.09.2021, a far data dal 1.01.2022, il datore di lavoro, pubblico o privato, che non provvede nei termini a inviare il prospetto sarà soggetto alla sanzione di € 702,43 più una maggiorazione per ciascun giorno di ritardo pari a € 34,02.
Va sottolineato che la norma (art. 15, L. 68/1999) prevede un aggiornamento ogni 5 anni, ma l’ultimo intervento risale al 2010.
Autore: Maurizio Fazio – Sistema Centro Studi Castelli dis
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