In arrivo contributi pari al 80% delle spese sostenute e valutate ammissibili.
Al fine di sviluppare un sistema di protezione uniforme a livello europeo, le Regioni potranno condurre una ricognizione delle produzioni artigianali e industriali tipiche già riconosciute o la cui reputazione e qualità siano strettamente legate al territorio.
I risultati di tale ricognizione verranno successivamente trasmessi al Ministero delle Imprese e del made in Italy, che, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definirà un regime nazionale per il riconoscimento e la protezione di questi prodotti tipici.
Con il D.M. Mimit 11.06.2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8.07.2024, n. 158, vengono dettate le regole per l’erogazione del contributo per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali ed artigianali tipici. Il decreto attua quanto previsto dall’art. 46, c. 2 L. 27.12.2023, n. 206 (Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy). Per la piena operatività della misura bisogna attendere l’emanazione del decreto del direttore generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, Dipartimento mercato e tutela del Mimit con le modalità di presentazione della domanda, i controlli e le revoche.
I soggetti beneficiari del contributo sono le associazioni dei produttori operanti in una determinata zona geografica e possono essere costituiti in qualsiasi forma giuridica purché perseguano, tra gli scopi sociali, quello della valorizzazione del prodotto industriale e artigianale tipico oggetto del disciplinare.
Sono ammissibili al contributo le spese di consulenza professionale relative alla qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, secondo i contenuti riportati nell’art. 45 L. 27.12.2023, n. 206.
La domanda finalizzata a ottenere il contributo deve avere a oggetto la predisposizione del disciplinare. È possibile presentare una sola domanda di contributo per ciascun disciplinare depositato. Alla domanda di contributo devono essere allegati, a pena di inammissibilità:
l lo statuto e l’atto costitutivo o altra idonea documentazione da cui risulti il potere di rappresentanza di colui che sottoscrive la domanda ed il rispetto dei requisiti di cui all’art. 44 L. 27.12.2023, n. 206;
l il disciplinare di produzione, contenente gli elementi di cui all’art. 45 L. 27.12.2023, n. 206, unitamente alla ricevuta di deposito presso la Camera di Commercio;
l copia conforme dei titoli di spesa quietanzati.
La data di fatturazione della prima spesa sostenuta non può essere anteriore al 27.12.2023, data di pubblicazione della L. 206/2023. Sono escluse le spese di consulenza professionale:
l prestate da amministratori dell’associazione richiedente;
l qualsiasi forma di auto-fatturazione.
L’importo massimo concedibile a ciascun soggetto beneficiario non può comunque essere superiore a 30.000 euro, fermo restando il limite massimo dello stanziamento disponibile fissato in 3 milioni di euro.
L’erogazione del contributo sarà effettuata direttamente sul conto corrente bancario del soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla data di notifica dell’avvenuta concessione e previo invio della dichiarazione di riconducibilità delle fatture elettroniche emesse al CUP comunicato dalla competente divisione della Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, Dipartimento mercato e tutela del Ministero delle Imprese e del made in Italy, nelle modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate.
Contenuto disciplinare – Il disciplinare di produzione dovrà contenere almeno i seguenti dati:
l il nome del prodotto, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;
l la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate;
l la delimitazione della zona geografica di produzione;
l gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica;
l la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzate;
l i particolari che stabiliscono il legame fra l’origine geografica e una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto le eventuali regole specifiche per l’etichettatura del prodotto.
Il disciplinare dovrà essere depositato dalle associazioni dei produttori presso le Camere di Commercio del territorio di riferimento.
Autore: Cinzia De Stefanis – Sistema Ratio Centro Studi Castelli
Foto: archivio Qdpnews.it
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