Disconoscimento delle operazioni di Home Banking

Le truffe online sono costantemente in crescita, ma l’utente oggi è più tutelato.


La sicurezza dei servizi di pagamento è una condizione fondamentale per il buon funzionamento del mercato, quale strumento di sostegno per la crescita dell’economia. L’evoluzione tecnologica e il continuo sviluppo dei servizi di pagamento elettronici impone tuttavia un aggiornamento costante della normativa di riferimento.

Negli ultimi anni, infatti, il continuo aumento del numero di pagamenti elettronici effettuati a livello globale ha aumentato proporzionalmente anche i connessi rischi di sicurezza. Sono così nate nuove tipologie di truffa che hanno come obiettivo quello di sottrarre illegittimamente agli utenti le credenziali e le informazioni utili per accedere ai conti e ai servizi di pagamento. In tale contesto hanno assunto un ruolo cruciale le direttive PSD e PSD2 dell’Unione Europea che, da un lato, hanno favorito la concorrenza nella prestazione dei servizi di pagamento e, dall’altro lato, hanno introdotto misure di sicurezza sempre più stringenti a favore degli utenti.

Nel nostro ordinamento, la normativa che regolamenta i servizi di pagamento nel mercato interno è racchiusa nel D.Lgs. 11/2010, così come modificato dal D.Lgs. 218/2017 in attuazione della Direttiva Europea PSD2. In linea con le istruzioni dettate a livello comunitario, gravano sul prestatore di servizi di pagamento responsabilità che gli impongono di adottare misure di massima sicurezza.

Il prestatore di servizi di pagamento risponde, infatti, in via esclusiva per l’utilizzo illecito e/o fraudolento dei servizi di pagamento in tutte le ipotesi di violazione degli obblighi di custodia e sicurezza, purché non vi sia frode, dolo o colpa grave dell’utilizzatore. Grava, altresì, sul prestatore dei servizi di pagamento l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata; in mancanza di questa prova, il prestatore sopporta integralmente le conseguenze delle operazioni disconosciute, senz’alcuna limitazione.

In capo all’utente che non ha agito con frode, è prevista una franchigia massima di € 50,00. All’utente che intende disconoscere operazioni non autorizzate per ottenerne il rimborso, quindi, basterà disconoscere formalmente l’operazione non appena ne viene a conoscenza.
Nel caso in cui l’operazione sia avvenuta con carta di credito, una volta ricevuta la contestazione di disconoscimento, la banca emittente può avviare una procedura di chargeback sui circuiti internazionali. Attraverso tale procedura, utilizzata anche per contestazioni attinenti vizi del bene o del servizio acquistato con carta di credito, la banca emittente (issuer o issuing bank) inoltra alla banca dell’esercente (detta acquiring bank o acquirer) una richiesta di rimborso. Si innesca così un procedimento in cui gli istituti di credito dialogano tra loro e con i rispettivi clienti, che può concludersi con il rimborso delle somme al titolare o con il rifiuto della richiesta.

Il termine chargeback viene utilizzato nei circuiti internazionali per indicare la procedura attraverso cui vengono gestite le transazioni contestate dai titolari delle carte di credito. In linea generale il titolare della carta è tenuto a disconoscere formalmente le transazioni non autorizzate alla propria banca. Una volta ricevuto il disconoscimento, la banca emittente della carta valuta le contestazioni e può decidere di:

  • rimborsare spontaneamente il titolare;
  • respingere la richiesta;
  • avviare la procedura di chargeback con l’acquirer.

    Autore: Gianluigi Fino – Pasquale Di Marino
Total
0
Shares
Articoli correlati